ALLEGATO 1) Viene aggiunto il seguente elenco degli allegati: "ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATO I: Definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, caratteristiche, prove, conformita' della produzione, istruzioni Appendice 1: Numero minimo dei punti di ancoraggio Appendice 2: Posizione degli ancoraggi inferiori, prescrizioni per l'angolo: (alfa) Appendice 3: Scheda informativa Appendice 4: Scheda di omologazione ALLEGATO II: Zone d'ubicazione degli ancoraggi effettivi ALLEGATO III: Dispositivo di trazione. 2) L'allegato I e' modificato come segue: - Dopo il punto 1.14 e' aggiunto il seguente nuovo punto 1.15: "1.15. "Zona di riferimento", lo spazio tra due piani verticali longitudinali, distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito dalla rotazione del dispositivo di simulazione della testa' descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE, da verticale a orizzontale attorno a un punto posto 127 mm piu' avanti rispetto al punto H. Il dispositivo deve essere regolato su una lunghezza massima di 840 mm." - Il punto 2.1 e' modificato come segue: "2.1. La domanda di omologazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza deve essere presentata dal costruttore del veicolo." - Il punto 2.2 e' modificato come segue: 2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3." - I punti da 2.2.1 a 2.2.5 incluso sono soppressi. - Il punto 3 e' modificato come segue: 3. Rilascio dell'omologazione CEE 3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 3.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'appendice 4. 3.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.' - Al punto 4.1, "allegato I" e' sostituito da "allegato II". - Il punto 4.3.1 e' modificato come segue: "4.3.1. Ogni veicolo delle categorie M e N (eccettuati i veicoli delle categorie M2 e M3 ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi) deve essere munito di ancoraggi conformi alle prescrizioni della presente direttiva." - Il punto 4.3.2 e' modificato come segue: "4.3.2. Il numero minimo di ancoraggi per ciascun posto a sedere rivolto in avanti o all'indietro e' quello specificato nell'appendice 1." - Al punto 4.3.5, unicamente nella versione tedesca, il simbolo "*" e' sostituito dal simbolo "(cancelletto)". - Viene aggiunto un nuovo punto 4.3.7, che recita: "4.3.7. Ciascun posto a sedere, contrassegnato con il simbolo (vedi originale) nell'appendice 1, deve essere munito di tre ancoraggi, a meno che non sia soddisfatta una delle seguente condizioni: - nella parte anteriore vi sia un sedile, o un'altra parte del veicolo, conforme al punto 3.5, appendice 1 , allegato III della direttiva 74/408/CEE; - nessuna parte del veicolo sia o possa trovarsi, quando il veicolo e' in movimento, nella zona di riferimento; - le parti del veicolo che si trovano in detta zona di riferimento soddisfano le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III della direttiva 74/408/CEE, nel qual caso sono sufficienti due ancoraggi." - Il punto 4.3.7 e' rinumerato 4.3.8. La prima frase del punto 4.3.8 e' modificata come segue: "Per gli strapuntini o per i sedili che possono essere utilizzati soltanto quando il veicolo e' fermo, nonche' ... non sono previsti ancoraggi". - Dopo il punto 4.3.8 sono aggiunti due nuovi punti. "4.3.9. Nel caso del piano superiore dei veicoli a due piani, le prescrizioni relative al sedile anteriore centrale si applicano anche ai sedili anteriori laterali. 4.3.10. Nel caso dei sedili che possono essere voltati od orientati in altre posizioni, da utilizzare quando il veicolo e' fermo, il punto 4.3.1 si applica soltanto per gli orientamenti destinati all'uso normale mentre il veicolo e' in movimento, in conformita' della presente direttiva. Un'apposita nota deve figurare in tal senso nella scheda informativa." - Alla fine del punto 4.4.3.4 e' aggiunto quanto segue: "Nel caso di sedili diversi da quelli anteriori di veicoli delle categorie M2 e M3, gli angoli (alfa)1 e (alfa)2 devono essere compresi tra 45 gradi e 90 gradi per tutte le normali posizioni di utilizzazione.' - E aggiunto il seguente nuovo punto 5.1.1.2: "5.1.1.2. le prove possono essere limitate agli ancoraggi relativi a un solo sedile o gruppo di sedili purche': - gli ancoraggi in questione abbiano le stesse caratteristiche strutturali di quelle relative ad altri sedili o gruppi di sedili; - qualora tali ancoraggi siano fissati in tutto o in parte al sedile o gruppo di sedili, le caratteristiche strutturali di questo sedile o gruppo di sedili siano le stesse degli altri sedili o gruppi di sedili.' - I punti 5.1.1.2 e 5.1.1.3 diventano rispettivamente 5.1.1.3 e 5.1.1.4 - Il punto 5.3.1 e' modificato come segue: "5.3.1. Tutti gli ancoraggi dello stesso gruppo di sedili devono essere sottoposti a prova simultaneamente. Tuttavia, se sussiste il rischio che una distribuzione non simmetrica del carico sui sedili e/o su gli ancoraggi possa determinarne la rottura, e' ammessa l'esecuzione di un'altra prova con una disposizione non simmetrica del carico." - Il punto 5.3.2 e' modificato come segue: "5.3.2. La forza di trazione deve essere applicata nella direzione corrispondente a quella della posizione a sedere con un angolo di 10 gradi + o - 5 gradi al di sopra dell'orizzontale su un piano parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo." - Ai punti 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3 e 5.4.5.2, "allegato IV" diventa "allegato III". - Il punto 5.4.4.2 e' modificato come segue: "5.4.4.2. Oltre alle forze di cui ai punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, si applica una forza pari a venti volte la massa del sedile completo. Per i veicoli delle categorie M2 e N2, questa forza deve essere uguale a dieci volte la massa del sedile completo; per le categorie M3 e N3 essa deve essere uguale a 6,6 volte la massa del sedile completo." - Dopo il punto 5.4.5.2 viene aggiunto il seguente nuovo punto: "5.4.6. Prova relativa ai sedili rivolti all'indietro 5.4.6.1. I punti di ancoraggio sono sottoposti a prova applicando, a seconda dei casi, le forze prescritte ai punti 5.4.1, 5.4.2 o 5.4.3. In ciascun caso il carico di prova deve corrispondere al carico prescritto per i veicoli delle categorie M3 e N3. 5.4.6.2. Il carico di prova deve essere diretto in avanti rispetto al posto a sedere in questione, secondo la procedura di cui al punto 5.3." - Dopo il punto 5.5.3 e' inserito il seguente nuovo punto 5.5.4: "5.5.4. Nel caso degli ancoraggi superiori fissati o uno o piu' sedili di veicoli della categoria M2 con massa superiore a 3,5 tonnellate e della categoria M3 che sono conformi alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 74/408/CEE, e' consentito derogare dalle prescrizioni di cui al punto 5.5.1 riguardanti la conformita' con il punto 4.4.4.6. Le informazioni relative al sedile (ai sedili) in questione devono figurare nell'addendum alla scheda di omologazione di cui all'appendice 4." - Il punto 6.1 e' modificato come segue: "6.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE." - Il punto 7 diventa punto 8 ed e' preceduto da un nuovo punto 7 che recita: "7. Modifica del tipo e delle omologazioni 7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.' - All'allegato I sono aggiunte le seguenti nuove appendici 1 e 2: "Appendice 1 Numero minimo dei punti di ancoraggio ----> Vedere Tabella a Pag. 70 del S.O. <---- Sono aggiunte le seguenti nuove appendici: "Appendice 3 Scheda informativa n. ... in conformita' dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (1) relativa all'omologazione CEE di un veicolo per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza (76/115/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva .../..../CE Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. Dati generali 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ......... 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ......... 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): ........................................................ 0.3.1. Posizione della marcatura: ............................... 0.4. Categoria del veicolo (c): ................................. 0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: .............. 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ......... 1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo: ........... 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ...... 9. Carrozzeria: 9.10.3. Sedili: 9.10.3.1. Numero:................................................ 9.10.3.2. Posizione e disposizione: ............................. 9.10.3.2.1. Posti a sedere da utilizzare soltanto quando il veicolo e' fermo: ................................................... 9.10.3.3. Massa: ................................................ 9.10.3.4. Caratteristiche: descrizioni e disegni di 9.10.3.4.1. Sedili e loro ancoraggi: ............................ 9.10.3.4.2. Sistema di regolazione: ............................. 9.10.3.4.3. Sistemi di spostamento e di blocco: ................. 9.10.3.4.4. Ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile): ........................................ 9.10.3.6. Angolo previsto di inclinazione dello schienale 9.10.3.6.1. Sedile del conducente: ............................. 9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere: ..................... 9.10.3.7. Corsa di segnalazione del sedile: ...................... 9.10.3.7.1. Sedile del conducente: ............................... 9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere: ..................... ------------ (1) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse. 9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza 9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, le indicazione dei punti R: ........................................................ 9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione dei materiali impiegati): ............................... 9.13.3. Indicazione dei tipi(1) di cinture di sicurezza di cui e' autorizzata l'installazione agli ancoraggi del veicolo. | | | | Ubicazione | | | | | dell'ancoraggio| | | | Posizione | | | Fila | Sedile | | Strut- |Strut- | | | | dell'ancoraggio | tura |tura | | | | | del |del | | | | | veicolo|sedile | | | | | | | | Prima fila | Sedile lato | Ancoraggio inferiore | | | | di sedili | destro | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | | centrale | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | | sinistro | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | Seconda | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | fila di | destro | esterno | | | | sedili * | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | | centrale | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | | sinistro | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | * Se necessario, la tabella puo' essere ampliata nel caso di veicoli con piu' di due file di sedili o se una fila ha piu' di tre posti a sedere. 9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio e' fissato allo schienale del sedile o comprende un dispositivo per la dissipazione di energia: ............ Data, fascicolo ------------ (1) Per i simboli e i segni da utilizzare, cfr. i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture di tipo "S", specificare la natura del tipo(i). Appendice 4 MODELLO Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE | Timbro | | dell'amministrazione | | | Comunicazione concernente: - l'omologazione (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) - la revoca dell'omologazione (1) di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) per quanto concerne la direttiva 76/115/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: PARTE I 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica (1) (2): 0.3.1. Posizione della marcatura: 0.4. Categoria del veicolo (3): 0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entita' tecniche: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: PARTE II 1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum 6. Luogo: 7. Data: 8. Firma: 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo' richiedere copia. ------------ (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123??). (3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 7O/156/CEE. Addendum alla scheda di omologazione CE n. ..... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 76/115/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../..../CE 1. Altre informazioni: 1.1. Categoria del veicolo: 1.2. Posizione degli ancoraggi e delle cinture di sicurezza forniti (1): | | | | Ubicazione | | | | | dell'ancoraggio| | | | Posizione | | | Fila | Sedile | | Strut- |Strut- | | | | dell'ancoraggio | tura |tura | | | | | del |del | | | | | veicolo|sedile | | | | | | | | Prima fila | Sedile lato | Ancoraggio inferiore | | | | di sedili | destro | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | | centrale | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | | sinistro | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | Seconda | Sedile lato | Ancoraggio inferiore | | | | fila di | destro | esterno | | | | sedili * | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile | Ancoraggio inferiore | | | | | centrale | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | | | Sedile lato | Ancoraggio inferiore | | | | | sinistro | esterno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio inferiore | | | | | | interno | | | | | | | | | | | | Ancoraggio(i) | | | | | | superiore(i) | | | | | | | | | * Se necessario, la tabella puo' essere ampliata nel caso di veicoli con piu' di due file di sedili o se una fila ha piu' di tre posti a sedere. 5 Osservazioni:". (1) Per i simboli e i segni da utilizzare, cfr. i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture di tipo "S", specificare la natura del tipo (i). 3) L'allegato II e' soppresso. 4) L'allegato III diventa "allegato II" e reca il seguente titolo: "Ubicazione degli ancoraggi effettivi delle cinture di sicurezza". 5) L'allegato IV diventa "allegato III". Nota al paragrafo 1.1. dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE. L'allegato III al paragrafo 1.1. definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t.), limitatamente a quelli in grado di trasportare "piu' di 22 passeggeri e che non siano progettati per passeggeri in piedi ne' per impiego urbano". In base al D.M. 18 aprile 1977 (G.U. n.135 del 19 maggio 1977 ) sono da considerare veicoli progettati per "passeggeri in piedi o per impiego urbano", quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea "urbano" e "suburbano". Pertanto a norma del disposto combinato delle due definizioni di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus atti al trasporto di piu' di 22 passeggeri che non siano "autobus urbani" o "autobus suburbani".