IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni,  recante:  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del
Consiglio dei Ministri all'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale
delle  pubbliche  amministrazioni regionali (ARAN), previa intesa con
le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  per
il  personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo
avere acquisito il  parere  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
  Vista  la  legge 28 dicembre 1995, n. 551 (legge finanziaria per il
1996), e l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire
2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi ed  in  lire  6.890  miliardi,
rispettivamente  per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai
rinnovi contrattuali del  personale  dei  comparti  dei  "Ministeri",
delle   "Aziende   ed  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo" - con esclusione del personale dell'Ente nazionale  per  le
strade (ANAS) - della "Scuola" e delle "Universita'";
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 11, della predetta legge n.
531/1995 che recita: "Le somme anzidette  sono  comprensive,  per  il
personale  civile  dei  Ministeri  che  abbiano  attivato l'orario di
servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi
di mensa e sostitutivi, della spesa  per  la  concessione  dei  buoni
pasto.  A  tal  fine  per  il  personale soggetto a contrattazione si
provvede ai sensi delle disposizioni contenute  nel  titolo  III  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ..";
  Visto  il  provvedimento  del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 marzo 1996 concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione  -
ai  sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 -
del  testo  dell'accordo  per  la  concessione  dei  buoni  pasto  al
personale   civile  dipendente  dalle  Amministrazioni  del  comparto
"Ministeri", di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre 1993, n. 593, concordato il 23
febbraio 1996 tra l'ARAN e le  confederazioni  sindacali  CISL,  UIL,
CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali
di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL;
  Visto  il  testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al
personale  civile  dipendente  dalle  Amministrazioni  del   comparto
"Ministeri",  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,  n.  593,  stipulato  il  30
aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
CONFSAL,  CISAL,  CISNAL,  CONFEDIR,  CIDA,  USPPI  e  RDB/CUB  e  le
organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL,  UIL/STATO,
CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL, UNSCP;
  Vista  la lettera prot. n. 5839 del 23 settembre 1996 (pervenuta in
data 26 settembre 1996), con la quale l'ARAN -  in  attuazione  degli
articoli  51,  comma  1,  e  52,  comma  3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha
trasmesso, ai  fini  dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il
"Testo   concordato"   il  20  settembre  1996  dell'Accordo  per  la
corresponsione  dei  buoni  pasto  arretrati  al   personale   civile
dipendente  dalle Amministrazioni del comparto "Ministeri" unitamente
ad una Relazione dell'articolato corredata  da  appositi  "Prospetti"
redatti  ai  sensi  degli  articoli  51,  comma 1, e 52, comma 3, del
decreto legislativo n. 29/1993;
  Visto il testo dell'accordo per la corresponsione dei  buoni  pasto
arretrati  al  personale  civile dipendente dalle Amministrazioni del
comparto "Ministeri", concordato il 20 settembre 1996 tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL,  CONFEDIR  e
le   organizzazioni   sindacali   di  categoria  CGIL/FP,  FILS/CISL,
UIL/STATO, FAS/CISAL;
  Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non  risulta  in
generale  in  contrasto  con  la  predetta  direttiva  impartita  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546  -,  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione  dell'11  ottobre  1996,  concernente l'"autorizzazione alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  31
maggio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini, e' stato delegato a provvedere  alla  "attuazione  ..  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare . .    ogni  altra
funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..
1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)  alla  sottoscrizione  dell'allegato testo dell'accordo per la
corresponsione  dei  buoni  pasto  arretrati  al   personale   civile
dipendente dalle Amministrazioni del comparto "Ministeri", concordato
il  20  settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR e le organizzazioni  sindacali  di
categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, FAS/CISAL.
  Ai  sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 11 ottobre 1996
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                           BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 12