(all. 1 - art. 1)
       AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
                           AMMINISTRAZIONI
  A seguito alla registrazione da parte della  Corte  dei  conti  del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre
1996, con il quale l'A.R.A.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il
testo concordato dell'Accordo corresponsione buoni  pasto  arretrati.
Comparto  Ministeri  stipulato  il  20  settembre  1996, il giorno 12
dicembre 1996 alle ore 9,30, presso la sede  dell'A.R.A.N.  ha  avuto
luogo  l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.),  rappresentata  dai  componenti
del comitato direttivo come di seguito indicati:
   prof. Carlo Dell'Aringa;
   prof. Giancarlo De Martin;
   avv. Guido Fantoni;
   avv. Arturo Parisi;
   prof. Gianfranco Rebora,
ed  i  rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria:
   CGIL, CISL, UIL,  CISAL,  CISNAL,  CONFEDIR,  UNIONQUADRI,  USPPI,
F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/STATALI, FAS/CISAL.
  Al  termine  dei  lavori  le  parti sottoscrivono il presente testo
relativo alla corresponsione dei buoni pasto arretrati  al  personale
del comparto.
                            ____________
                         COMPARTO MINISTERI
                    ACCORDO SULLA CORRESPONSIONE
                      DEI BUONI PASTO ARRETRATI
Premessa.
  Le   parti,   preso   atto  del  superamento  dei  tempi  stabiliti
dall'accordo del 30 aprile 1996 per attribuzione dei buoni  pasto  al
personale ministeriale;
  Considerata   l'opportunita'  di  garantire  egualmente  i  diritti
maturati  al  riguardo,  con  la  decorrenza  le  modalita'  previste
dall'accordo in vigore, anche ad evitare contenzioso giudiziario;
  Rilevata  l'esigenza  che  le  amministrazioni acquisiscano tutti i
dati necessari per la tempestiva corresponsione degli importi  dovuti
in conseguenza del presente accordo;
                             Convengono:
                               Art. 1.
  1.  L'attribuzione  di  buoni  pasto al personale civile dipendente
dalle   amministrazioni   del   comparto   "Ministeri",   conseguente
all'accordo  stipulato  in  data  30  aprile 1996 tra l'A.R.A.N. e le
confederazioni ed organizzazioni
sindacali  di  categoria  (d'ora  in  poi  denominato accordo), viene
assicurata attraverso la corresponsione dell'equivalente in denaro di
ciascun buono pasto, in deroga a quanto previsto dall'art.  5,  comma
4, dell'accordo;
  2.  La  corresponsione  di cui al comma precedente viene operata da
parte di ciascuna amministrazione fino all'avvio della  distribuzione
effettiva  dei  buoni pasto agli aventi diritto, con la decorrenza ed
alle  condizioni   previste   dall'accordo.   Il   valore   economico
dell'attribuzione sostitutiva di ciascun buono pasto e' confermato in
lire  novemila,  che  saranno  rapportate  a  cifra  lorda per essere
assoggettate a ritenuta fiscale  secondo  l'aliquota  attualmente  in
vigore;  analoga  attribuzione viene operata per le quote di servizio
mensa a  carico  dei  dipendenti  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,
dell'accordo.
                               Art. 2.
  1.  La  fase  sperimentale di cui all'art. 2, comma 2, dell'accordo
coincidera'  con  il  periodo  in  cui  verra'  applicato  l'articolo
precedente e comunque avra' termine entro il 31 marzo 1997. Alla fine
di   tale   fase,  tenendo  conto  dei  risultati  della  stessa,  le
ammininistrazioni attiveranno la procedura di verifica  prevista  dal
comma  3  dello  stesso art. 2, e l'invio della conseguente relazione
agli organi indicati da tale norma avverra' entro i  quindici  giorni
successivi.
  2.  Il  negoziato  per  l'accordo definitivo, previsto dall'art. 2,
quarto comma, dell'accordo, iniziera'  alla  conclusione  della  fase
sperimentale.
 (Seguono le firme).