AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito alla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, con il quale l'A.R.A.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo corresponsione buoni pasto arretrati. Comparto Ministeri stipulato il 20 settembre 1996, il giorno 12 dicembre 1996 alle ore 9,30, presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati: prof. Carlo Dell'Aringa; prof. Giancarlo De Martin; avv. Guido Fantoni; avv. Arturo Parisi; prof. Gianfranco Rebora, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI, USPPI, F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/STATALI, FAS/CISAL. Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo relativo alla corresponsione dei buoni pasto arretrati al personale del comparto. ____________ COMPARTO MINISTERI ACCORDO SULLA CORRESPONSIONE DEI BUONI PASTO ARRETRATI Premessa. Le parti, preso atto del superamento dei tempi stabiliti dall'accordo del 30 aprile 1996 per attribuzione dei buoni pasto al personale ministeriale; Considerata l'opportunita' di garantire egualmente i diritti maturati al riguardo, con la decorrenza le modalita' previste dall'accordo in vigore, anche ad evitare contenzioso giudiziario; Rilevata l'esigenza che le amministrazioni acquisiscano tutti i dati necessari per la tempestiva corresponsione degli importi dovuti in conseguenza del presente accordo; Convengono: Art. 1. 1. L'attribuzione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto "Ministeri", conseguente all'accordo stipulato in data 30 aprile 1996 tra l'A.R.A.N. e le confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria (d'ora in poi denominato accordo), viene assicurata attraverso la corresponsione dell'equivalente in denaro di ciascun buono pasto, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dell'accordo; 2. La corresponsione di cui al comma precedente viene operata da parte di ciascuna amministrazione fino all'avvio della distribuzione effettiva dei buoni pasto agli aventi diritto, con la decorrenza ed alle condizioni previste dall'accordo. Il valore economico dell'attribuzione sostitutiva di ciascun buono pasto e' confermato in lire novemila, che saranno rapportate a cifra lorda per essere assoggettate a ritenuta fiscale secondo l'aliquota attualmente in vigore; analoga attribuzione viene operata per le quote di servizio mensa a carico dei dipendenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'accordo. Art. 2. 1. La fase sperimentale di cui all'art. 2, comma 2, dell'accordo coincidera' con il periodo in cui verra' applicato l'articolo precedente e comunque avra' termine entro il 31 marzo 1997. Alla fine di tale fase, tenendo conto dei risultati della stessa, le ammininistrazioni attiveranno la procedura di verifica prevista dal comma 3 dello stesso art. 2, e l'invio della conseguente relazione agli organi indicati da tale norma avverra' entro i quindici giorni successivi. 2. Il negoziato per l'accordo definitivo, previsto dall'art. 2, quarto comma, dell'accordo, iniziera' alla conclusione della fase sperimentale. (Seguono le firme).