(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
   Gli importi delle sanzioni amministrative  del  pagamento  di  una
somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti
come segue:
    ove sia previsto l'importo "da L. 30.000 a L. 120.000", lo stesso
deve intendersi sostituito in quello "da L. 35.250 a L. 141.000";
    ove sia previsto l'importo "da L. 50.000 a L. 200.000", lo stesso
deve intendersi sostituito in quello "da L. 58.750 a L. 235.000";
    ove sia previsto l'importo "da L. 60.000 a L. 120.000", lo stesso
deve intendersi sostituito in quello "da L. 70.500 a L. 141.000";
    ove  sia  previsto  l'importo  "da  L.  100.000 a L. 400.000", lo
stesso deve intendersi sostituito in  quello  "da  L.  117.500  a  L.
470.000";
    ove  sia  previsto  l'importo  "da  L.  120.000 a L. 240.000", lo
stesso deve intendersi sostituito in  quello  "da  L.  141.000  a  L.
282.000";
    ove  sia  previsto  l'importo  "da  L.  150.000 a L. 300.000", lo
stesso deve intendersi sostituito in  quello  "da  L.  176.250  a  L.
352.500";
    ove  sia  previsto  l'importo  "da  L.  200.000 a L. 800.000", lo
stesso deve intendersi sostituito in  quello  "da  L.  235.000  a  L.
940.000";
    ove  sia  previsto  l'importo  "da L. 500.000 a L. 2.000.000", lo
stesso deve intendersi sostituito in  quello  "da  L.  587.550  a  L.
2.350.000";
    ove  sia  previsto l'importo "da L. 1.000.000 a L. 4.000.000", lo
stesso deve intendersi sostituito in quello "da  L.  1.175.000  a  L.
4.700.000".