Art. 2.
  1.  L'articolo  309  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato:
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Sulla  richiesta  di riesame decide il tribunale del luogo nel
quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte
di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice
che ha emesso l'ordinanza";
    b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
  " 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge  in  camera  di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data
fissata  per  l'udienza  e'  comunicato,  almeno tre giorni prima, al
pubblico ministero presso il tribunale indicato nel  comma  7  e,  se
diverso,  a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso
e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed  al
suo   difensore.   Fino  al  giorno  dell'udienza  gli  atti  restano
depositati  in  cancelleria,  con  facolta'  per  il   difensore   di
esaminarli e di estrarne copia.
    8-bis.  Il  pubblico  ministero  che  ha richiesto l'applicazione
della misura puo' partecipare alla  udienza  in  luogo  del  pubblico
ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.".