Art. 2. 1. L'articolo 309 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza"; b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti: " 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. 8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura puo' partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.".