Art. 3.
  1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente:
  "  1.  Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310,
il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione  della  misura,
l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione
entro   dieci   giorni  dalla  comunicazione  o  dalla  notificazione
dell'avviso di deposito del provvedimento.  Il  ricorso  puo'  essere
proposto  anche  dal  pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7 dell'articolo 309.".