Art. 5.
  1. Sulle impugnazioni, diverse  dal  ricorso  per  cassazione,  dei
provvedimenti   in  materia  di  misure  cautelari  personali  emessi
dall'autorita' giudiziaria militare decidono i tribunali militari  di
Verona,  Roma  e  Napoli,  con  competenza  sui provvedimenti emessi,
rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e
Padova, dagli  uffici  giudiziari  militari  di  La  Spezia,  Roma  e
Cagliari  e  dagli  uffici  giudiziari  militari  di  Napoli,  Bari e
Palermo.