Art. 5-bis.
(( 1. Se non e' possibile procedere alla sostituzione del giudice  ))
(( del tribunale militare nei modi previsti dall'arti colo 43,     ))
(( comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare  ))
(( rimette il procedimento al tribunale militare piu' vicino,      ))
(( determinato tenendo conto della distanza chilometrica           ))
(( ferroviaria, e se del caso marittima.                           ))