Art. 6. 1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, e' sostituito dal seguente: "1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche (( gradualmente in relazione alla )) realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, (( improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997.". ))