Art. 6.
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 2  del  decreto-legge  1  settembre
1992,  n.  369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
1992, n. 422, e' sostituito dal seguente:
  "1-ter.  L'utilizzazione,  per  finalita'  di   detenzione,   degli
istituti  penitenziari  di  Pianosa  e dell'Asinara, ristrutturati in
esecuzione del presente decreto, ha carattere  provvisorio  e  cessa,
anche  ((  gradualmente  in relazione alla )) realizzazione del Parco
nazionale dell'Asinara, (( improrogabilmente non oltre il 31  ottobre
1997.". ))