IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, nonche' la legge 8 agosto 1996, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio medesimo; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, con cui, ai sensi della citata normativa, sono state stabilite le modalita' per la presentazione delle richieste di estinzione dei citati crediti d'imposta, si sono definite le procedure per le rela- tive operazioni di riscontro ed e' stato previsto, fra l'altro, che il Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, trasmetta al Ministero del tesoro l'elenco dei contribuenti nei cui confronti puo' procedersi al rimborso, con l'indicazione degli importi da estinguere aggregati secondo l'ente creditizio mandatario da ciascuno indicato; Visto, altresi', il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto- legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalita' di calcolo del rimborso, e si dispone che: il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 10.000 miliardi; con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1 gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione inferiore l'importo di ciascun credito; Viste le lettere in data 11 e 19 dicembre 1996 con le quali il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante settecentoquarantaquattro contribuenti creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 195.788.000.000; Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo di complessive L. 195.788.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo pari al controvalore dei titoli stessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e succes- sive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto- legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 agosto 1994, n. 457, e' disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 195.788.000.000, alle seguenti condizioni: durata: otto anni; godimento: 1 gennaio 1995; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003; tasso d'interesse semestrale: 4,75 per cento lordo relativamente alla prima cedola, di scadenza 1 luglio 1995; per le cedole succes- sive, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.