Art. 2.
 
  Come  stabilito  dal  citato  decreto  ministeriale del 22 dicembre
1994, i certificati di credito  di  cui  al  presente  decreto  hanno
taglio  unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al
portatore nei tagli da lire 1 milione,  5  milioni,  10  milioni,  50
milioni,  100  milioni,  500  milioni,  1  miliardo  e 10 miliardi di
capitale nominale.
  Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,
ciascuna tranche del prestito  e'  rappresentata  da  un  certificato
globale   provvisorio,  al  portatore,  di  valore  pari  all'importo
nominale  emesso,  da  custodire   nei   depositi   della   "gestione
centralizzata"  in  essere  presso  la  Banca d'Italia. I certificati
provvisori non hanno circolazione  al  di  fuori  del  sistema  della
"gestione centralizzata".
  I titoli per i quali in sede di assegnazione non e' stata richiesta
la  consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei
depositi della Banca d'Italia di cui  al  comma  precedente,  possono
essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al
portatore.
  Ai  sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  4
giugno  1993  e  n.  10  del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei
titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai  commi  precedenti
puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei
titoli  di  propria  pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa
essere immediatamente  soddisfatta  con  i  quantitativi  disponibili
nella  "gestione  centralizzata",  la  consegna  avverra'  nei  tempi
tecnici necessari per  l'allestimento  e  la  spedizione  dei  titoli
stessi,   previo  frazionamento  del  certificato  di  cui  al  comma
precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
  Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli
al portatore, di cui al primo comma del  presente  articolo,  ne'  di
tramutamento in nominativi.