Art. 4.
 
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi  con  il
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239,  e,  fino  a  quando  compatibili,
quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.
  Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non
possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.
  I  certificati  medesimi  sono  ammessi  di diritto alla quotazione
ufficiale, sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di
emissione  e'  autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  possono essere
accettati   quali   depositi   cauzionali   presso    le    pubbliche
amministrazioni.