Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle cedole scadute. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera a), del medesimo decreto legislativo, gli interessi semestrali relativi alle prime tre cedole dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio minimo da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio minimo. Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.