Art. 5.
 
  Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate
semestrali posticipate al 1 gennaio ed al  1  luglio  di  ogni  anno.
All'atto  dell'assegnazione  verranno corrisposti agli aventi diritto
gli interessi relativi alle cedole scadute.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui
al citato decreto  legislativo  n.  239  del  1996;  in  applicazione
dell'art.   12,   primo  comma,  lettera  a),  del  medesimo  decreto
legislativo, gli interessi semestrali relativi alle prime tre  cedole
dei  certificati  di  credito  verranno  corrisposti  al  netto della
ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del
1986.
  La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti  arrotondando,
se  necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e  50  centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio minimo da
lire un milione.   Il valore delle  cedole  appartenenti  agli  altri
tagli  verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo
della cedola afferente al suddetto taglio minimo.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito  pubblico  e  godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.