Art. 7.
 
  Presso  le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti
verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a  nome  degli
enti  creditizi,  direttamente  creditori  o mandatari dei creditori,
indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per  gli  importi
rispettivamente  attribuiti.  In  detti  depositi  verranno versati i
certificati di cui al precedente art. 1.