IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  Universita'  e  degli
Istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico del diploma universitario in viticoltura ed
enologia;
  Sentito il parere dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XXXI-quater XXXI-quinquies,  relativa  al  corso  di  diploma
universitario in viticoltura ed enologia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma universitario in viticoltura ed enologia.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' agraria  puo'  rilasciare  l'anzidetto  diploma
universitario in viticoltura ed enologia.
 Dopo la tabella XXXI)-quater, annessa al citato decreto 30 settembre
1938,  n.  1652,  e'  aggiunta  la tabella XXXI-quinquies relativa al
diploma universitario in viticoltura ed enologia.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1996
                                             p. Il Ministro: GUERZONI
 Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996
Registro n. 1 Universita', foglio n. 210