Art. 4. Qualora, nel corso del 1996, risultassero, nell'ambito del limite massimo di 17.100 unita', residue disponibilita' di unita' prepensionabili, si provvedera' ad una nuova ripartizione delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro del tesoro CIAMPI