Art. 4.
  Qualora,  nel  corso del 1996, risultassero, nell'ambito del limite
massimo  di  17.100  unita',   residue   disponibilita'   di   unita'
prepensionabili,  si  provvedera'  ad  una  nuova  ripartizione delle
stesse, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1996
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                TREU
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BERSANI
                       Il Ministro del tesoro
                               CIAMPI