Art. 3.
  1. Sulla base dell'atto regionale di approvazione del  piano  degli
interventi  di cui all'art. 2 e del piano medesimo, la Cassa depositi
e prestiti provvede alla concessione dei mutui ventennali ai  singoli
enti,   in   corrispondenza  degli  importi  risultanti  per  ciascun
intervento dal piano approvato dalla regione.
  2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base  del  provvedimento  di
concessione  del  mutuo,  eroga,  nella  misura  richiesta  dall'ente
mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del  50%  del  mutuo
concesso,  con oneri di ammortamento a carico del bilancio statale. A
tal fine, il  legale  rappresentante  dell'ente  mutuatario  presenta
domanda  alla  Cassa  depositi e prestiti per l'immediato ottenimento
dell'anticipazione.
  3. Ottenuta l'erogazione dell'anticipazione  di  cui  al  comma  2,
l'ente  mutuatario  trasmette  alla Cassa depositi e prestiti ed alla
regione competente per territorio idonea deliberazione di  assunzione
del  mutuo  concesso.  In mancanza di detto atto, la Cassa depositi e
prestiti non da' luogo ad ulteriori erogazioni.
  4. La Cassa depositi e prestiti  procede  ad  ulteriori  erogazioni
sulla  base  dei titoli giustificativi di spesa, quali certificati di
pagamento  lavori,  fatture,  parcelle,  ecc.,  secondo  le   vigenti
normative  in  materia. I pagamenti avverranno per la parte eccedente
la spesa gia' fronteggiata con l'anticipazione di cui al comma 2.
  5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo,  l'ente  mutuatario
presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale
e  l'atto di collaudo finale o, ove previsto, certificato di regolare
esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente  appaltante,
nonche'   attestazione   regionale   della   conformita'   dell'opera
realizzata  al  piano  regionale  approvato  e   trasmesso   per   la
concessione del mutuo.