Art. 3. 1. Sulla base dell'atto regionale di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 2 e del piano medesimo, la Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione dei mutui ventennali ai singoli enti, in corrispondenza degli importi risultanti per ciascun intervento dal piano approvato dalla regione. 2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50% del mutuo concesso, con oneri di ammortamento a carico del bilancio statale. A tal fine, il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione. 3. Ottenuta l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti ed alla regione competente per territorio idonea deliberazione di assunzione del mutuo concesso. In mancanza di detto atto, la Cassa depositi e prestiti non da' luogo ad ulteriori erogazioni. 4. La Cassa depositi e prestiti procede ad ulteriori erogazioni sulla base dei titoli giustificativi di spesa, quali certificati di pagamento lavori, fatture, parcelle, ecc., secondo le vigenti normative in materia. I pagamenti avverranno per la parte eccedente la spesa gia' fronteggiata con l'anticipazione di cui al comma 2. 5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante, nonche' attestazione regionale della conformita' dell'opera realizzata al piano regionale approvato e trasmesso per la concessione del mutuo.