Art. 10.
      Istituzione del titolo professionale di conduttore per le
      imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
                        marittime ed interne.
 
  1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130
e 134 del codice della navigazione, approvato con  regio  decreto  30
marzo  1942,  n.  327,  sono  istituiti,  rispettivamente,  il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da  diporto
adibite  al  noleggio  e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
  2. Per conseguire il titolo professionale marittimo  di  conduttore
per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al  noleggio occorrono i
seguenti requisiti:
    a) aver compiuto i 21 anni di eta';
    b)  essere  in  possesso  delle  abilitazioni  al  comando  delle
imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di
cui  all'articolo  20,  primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione  al  comando
di  navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo,
in corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
    c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
    d) non avere riportato condanne per i reati di  cui  all'articolo
238,  primo  comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice
della  navigazione,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
    e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
  3.  Per  conseguire  il  titolo  professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto  adibite  al  noleggio  nelle  acque  interne
occorrono i seguenti requisiti:
    a) aver compiuto i 21 anni di eta';
    b)  essere  in  possesso  delle  abilitazioni  al  comando  delle
imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa,  di
cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni  ed integrazioni, in corso di validita' e conseguite da
almeno tre anni;
    c) non avere riportato condanne per i reati di  cui  all'articolo
49,  primo  comma,  n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949,
n. 631;
    d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
  4.  Il  titolo  professionale  marittimo  di  conduttore   per   le
imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con  o
senza  motore  ausiliario,  per  la navigazione nelle acque marittime
senza alcun limite di  distanza  dalla  costa,  nonche'  nelle  acque
interne.
  5.  Il  titolo  professionale  di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne  abilita  al  comando
delle  imbarcazioni  da diporto adibite a noleggio a motore o a vela,
con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne
e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
  6. Fatto salvo quanto previsto dal presente  articolo,  coloro  che
sono  in  possesso  dei  titoli  professionali marittimi e dei titoli
professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di
cui  rispettivamente  agli  articoli  123  e  134  del  codice  della
navigazione,  possono  comandare  o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per  ciascun
titolo.
  7.  Il  titolo professionale e' rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per  la  gente  di  mare  e  dall'ufficio  di
iscrizione  per  il  personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore  di  imbarcazioni
da  diporto  rilasciati  anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  8. Ai fini della disciplina  del  noleggio  e  della  locazione  di
unita' da diporto si intende:
    a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga
verso  corrispettivo  a  far  godere all'altra per un dato periodo di
tempo l'unita' da diporto. L'unita' passa in godimento  autonomo  del
conduttore  il  quale esercita con essa la navigazione e ne assume la
responsabilita' ed i rischi;
    b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto  con  cui  una
delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere
con  l'unita' da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il
periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra  parte
alle  condizioni  stabilite  dal contratto avendo a bordo non piu' di
dodici passeggeri escluso l'equipaggio.  L'unita'  noleggiata  rimane
nella  disponibilita' del noleggiante alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
  9. Il noleggiante ed il  locatore  devono  consegnare  l'unita'  in
perfetta  efficienza  completa  di  tutte le dotazioni di sicurezza e
coperta dall'assicurazione di cui alla legge  24  dicembre  1969,  n.
990,  e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio
l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri
per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza  del
contratto  in  conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti
per la responsabilita' civile.
  10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui  all'articolo  13
della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per
l'esercizio della locazione e del noleggio per  finalita'  ricreative
nonche'  per  gli  usi turistici di carattere locale e' disciplinata,
anche per quanto  concerne  i  requisiti  della  loro  condotta,  con
provvedimenti delle competenti autorita' marittime o locali.
  11.  L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito
dal seguente:
  " 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  le  navi,  le  imbarcazioni  ed  i  natanti da diporto
possono essere  utilizzate  mediante  contratti  di  locazione  o  di
noleggio.
   2.   L'utilizzazione  dell'unita'  da  diporto  per  finalita'  di
locazione e noleggio e' annotata nei  registri  di  iscrizione  delle
unita'  da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o
societa', esercenti l'attivita'  di  locazione  o  noleggio  e  degli
estremi  della  loro  iscrizione  nel  registro  delle  imprese della
competente   camera   di   commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura.  Gli  estremi  della  annotazione  sono  riportati sulla
licenza di navigazione.".
  12. Il decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  21
settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
  13.  Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai
sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
emanati  uno  o  piu'  decreti  per la disciplina delle condizioni di
sicurezza  delle  unita'  da  diporto  utilizzate  in  attivita'   di
noleggio,  nonche'  per la attuazione delle disposizioni del presente
articolo.