Art. 12.
               Informatizzazione dei servizi marittimi
 
  1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui  capitoli  1113  e  7100
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000  milioni
per  l'anno  1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e
1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo
7100 del medesimo stato di previsione per la  realizzazione,  con  la
procedura  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del decreto-legge 17
settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre  1993,  n.  458,   del   piano   triennale   1995-1997   per
l'informatica  del settore navigazione marittima, integrato dal piano
triennale 1996-1998, nonche' del sistema di governo e della  rete  di
telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti
(( delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui   ))
(( all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e          ))
(( successive modificazioni e integrazioni.                        ))
 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato, con
proprio  decreto,  a  costituire  una  commissione di cui fanno parte
almeno   4   esperti   di   provata   competenza   in   materia    di
informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente
((  per i soli aspetti ambientali )) con compiti di consulenza per la
realizzazione    ed    integrazione    dei    sistemi     informativi
dell'amministrazione   dei   trasporti   e   della   navigazione.  La
commissione  ha  la  durata  massima  di  tre  anni  ed  i   compensi
complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese
le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da
imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.
  3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  ai  commi  precedenti  si
provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni  1995,
1996  e  1997,  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100
dello stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  per  l'anno  1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno  degli  anni
1996,   1997   e   1998,   mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,  sul
capitolo  n.  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non
impegnate  in  ciascun  esercizio,  comprese quelle relative al piano
triennale di cui  al  comma  1,  possono  esserlo  nei  due  esercizi
successivi.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.