Art. 19. Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" 1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, e' prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.