Art. 19.
                 Gestione commissariale liquidatoria
                       dell'ente "Colombo '92"
 
  1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente  "Colombo  '92"
di  cui  all'articolo  2  della  legge  23  agosto  1988,  n. 373, e'
prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze  finanziarie  per
la  liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili
fanno carico, nel complessivo  limite  di  lire  150  miliardi,  alla
gestione   liquidatoria  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori  portuali,  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990,  n.  58,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   che   provvede  ai  relativi  pagamenti  su  conforme
richiesta del  commissario  liquidatore.  La  gestione  commissariale
provvede,  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,  alla  liquidazione  delle  partite  in  sospeso  a
credito   dell'organizzazione  portuale  di  Genova,  anche  mediante
compensazione delle partite in sospeso a  debito  di  quest'ultima  e
senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.