Art. 2.
        Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
     disposizioni per il riordino della legislazione in materia
                              portuale.
 
(( 01. All'articolo 3 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ))
(( dopo le parole: "ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti:    ))
(( "esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della  ))
(( navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della       ))
(( navigazione".                                                   ))
  1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'
aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "con lo stesso provvedimento
sono disciplinate le attivita' nei porti di I  categoria  e  relative
baie, rade e golfi.".
  2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
   "   a)  indirizzo,  programmazione,  coordinamento,  promozione  e
controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma  1,
e  delle  altre  attivita'  commerciali ed industriali esercitate nei
porti, con poteri  di  regolamentazione  e  di  ordinanza,  anche  in
riferimento  alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a
tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in  attuazione
dell'articolo 24;".
  3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
   "  b)  manutenzione  ordinaria  e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per  il  mantenimento  dei
fondali,  previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che
preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di
previsione della medesima amministrazione;".
(( 3-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. ))
(( 84, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' le disposizioni ))
(( di cui al decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29, e         ))
(( successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per   ))
(( quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23     ))
(( della presente legge".                                          ))
  4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge  28  gennaio
1994,   n.  84,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "In  sede  di  prima
applicazione della presente legge la terna  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata  al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31
marzo 1995. Entro tale data le  designazioni  gia'  pervenute  devono
essere  comunque  confermate  qualora  gli enti di cui al comma 1 non
intendano procedere a nuova designazione.".
(( 4-bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 ))
(( gennaio 1994, n. 84, e' abrogata.                               ))
 5. Alla lettera h) del  comma  3  dell'articolo  8  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "negli articoli da 36 a 55" sono
aggiunte le seguenti: "e 68".
  6. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
   "  m)  assicura  la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede,
con l'intervento del servizio escavazione porti di  cui  all'articolo
26,  e,  in  via subordinata, con le modalita' di cui all'articolo 6,
comma 5,  al  mantenimento  ed  approfondimento  dei  fondali,  fermo
restando  quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di
progetti sottoposti al visto  del  competente  ufficio  speciale  del
genio  civile  per  le  opere marittime, nel rispetto della normativa
sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi  indifferibili  di
necessita'  ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi
di interventi urgenti e straordinari di escavazione  provvede,  anche
ricorrendo a modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma
5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali
puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con
le amministrazioni interessate;".
  7.  All'articolo  8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto
il seguente comma:
  "2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti
i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.".
  8. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma  1,  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:
   " i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
    1) armatori;
    2) industriali;
    3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
    4) spedizionieri;
    5) agenti e raccomandatari marittimi;
    6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
  I   rappresentanti   sono   designati   ciascuno  dalle  rispettive
organizzazioni  nazionali   di   categoria,   fatta   eccezione   del
rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale
dell'albo degli autotrasportatori;
    l)  da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti
dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto  dai
dipendenti  dell'Autorita'  portuale, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.  In  sede  di
prima   applicazione   della  presente  legge  i  rappresentanti  dei
lavoratori   vengono   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative a livello nazionale e restano in carica
per un quadriennio.".
  9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
   "l-bis)  un  rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei
porti, nominato dal presidente dell'Autorita' portuale".
  10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge  28  gennaio
1994,   n.  84,  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  sede  di  prima
applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma
deve  pervenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  nomina   del
presidente.".
  11.  L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  "  6.  Il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali
e' di diritto privato  ed  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  del
codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I,
e  dalle  leggi  sui  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il
suddetto rapporto e' regolato da contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro,  sulla  base  di  criteri  generali stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener  conto
anche  della  compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e
di  bilancio;  detti  contratti  sono   stipulati   dall'associazione
rappresentativa  delle  Autorita'  portuali  per la parte datoriale e
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative
del personale delle Autorita' portuali per la parte sindacale.
  12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1995,
i  revisori  di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che
sono in possesso dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione  e  al
registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  88,   dietro   presentazione   di   dichiarazione
sostitutiva  di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
  13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto
il seguente comma:
  "2-bis. Le Autorita' portuali possono avvalersi, per la riscossione
coattiva  dei  canoni  demaniali  e  degli  altri  proventi  di  loro
competenza,  della  procedura  ingiuntiva  di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.".
(( 13-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,     ))
(( dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:                       ))
(( " 1-bis.    I criteri e i meccanismi di formazione delle        ))
(( tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e        ))
(( battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della ))
(( navigazione sulla base di un'istruttoria condotta               ))
(( congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie ))
(( di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorita'        ))
(( portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza      ))
(( portuale.                                                       ))
(( 1-ter.    Nei porti sede di Autorita' portuale la               ))
(( disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma       ))
(( 1-bis  sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con    ))
(( l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro ))
(( dei trasporti e della navigazione".                             ))
  14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'
sostituito dal seguente:
  "  1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e'
istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque
rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da
un  rappresentante   dei   dipendenti   dell'Autorita'   portuale   o
dell'organizzazione  portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo
9, comma 1, lettere i) ed l). Nei  porti  ove  non  esista  Autorita'
portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero
di  sei.  La  commissione e' presieduta dal presidente dell'Autorita'
portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.".
  15.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. La designazione dei  rappresentanti  dei  lavoratori  delle
imprese  e  delle  categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve
pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro  trenta
giorni  dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica
il funzionamento dell'organo.".
  16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'
sostituito dal seguente:
  "  3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e'
istituita la commissione consultiva centrale, composta dal  direttore
generale  del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti
e della navigazione, che la presiede;  da  sei  rappresentanti  delle
categorie  imprenditoriali  di  cui  all'articolo  9, comma 1; da sei
rappresentanti  delle   organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori
maggiormente    rappresentative   a   livello   nazionale;   da   tre
rappresentanti delle regioni  marittime  designati  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente  del  Ministero  dei
trasporti  e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando
generale del corpo di capitaneria  di  porto,  da  un  dirigente  del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del
Ministero della sanita'  e  dal  presidente  dell'Associazione  porti
italiani.  La  commissione  di  cui  al  presente  comma  ha  compiti
consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione  portuale  ed
alla  sicurezza  e  igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro
dei trasporti e della navigazione ovvero  dalle  Autorita'  portuali,
dalle  autorita'  marittime e dalle commissioni consultive locali. La
designazione dei membri deve  pervenire  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta;   l'inutile   decorso   del   termine  non  pregiudica  il
funzionamento dell'organo.".
(( 16-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  ))
(( aggiunto, in fine, il seguente comma: ))
(( " 7-bis.    Le disposizioni del presente articolo non si        ))
(( applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e  ))
(( chimici allo stato libero, nonche' di altri prodotti affini,    ))
(( siti in ambito portuale )) ".
  17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'
sostituito dal seguente:
  "  1.  L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del
suo insediamento, l'organizzazione portuale o  l'autorita'  marittima
danno  in  concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo  16,  comma  3,
per   l'espletamento   delle   operazioni   portuali,   fatta   salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni  pubbliche
per  lo  svolgimento  di  funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali.   E'   altresi'   sottoposta   a   concessione   da   parte
dell'Autorita'  portuale,  e  laddove  non  istituita  dall'autorita'
marittima, la realizzazione e la gestione  di  opere  attinenti  alle
attivita'  marittime  e  portuali  collocate a mare nell'ambito degli
specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da  considerarsi
a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale
e  dalla  prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione
di impianti destinati ad operazioni di imbarco e  sbarco  rispondenti
alle  funzioni  proprie  dello  scalo  marittimo, come individuati ai
sensi  dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei
traffici  portuali  ivi  svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di
pubblicita',   stabilite   dal   Ministro   dei   trasporti  e  della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze,  con  proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
    a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo
delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione
ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
    b)  i  limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a
versare in rapporto alla durata della concessione, agli  investimenti
previsti,  al  valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche
commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti,  ovvero  al
solo  valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti
all'atto della concessione.".
  18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto
in fine il seguente comma:
  "9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo  stato
liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.".
  19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  20  ((  (Costituzione delle Autorita' portuali e successione
delle societa' alle organizzazioni portuali). - 1. )) Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, laddove gia' non esista  una  gestione
commissariale,   nomina   per   ciascuna   organizzazione   portuale,
commissari scelti fra persone  aventi  competenza  nel  settore,  con
particolare  riguardo  alle valenze economiche, sociali e strategiche
delle realta' portuali considerate nonche', ove ritenuto  necessario,
commissari  aggiunti.  I  commissari sostituiscono i presidenti e gli
organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto  della
loro  nomina  cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei
commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina  e  posti  a
carico dei bilanci delle organizzazioni.
   2.  I  commissari,  fino alla nomina del presidente dell'Autorita'
portuale  e  comunque  entro  il  termine  di  sei  mesi   dal   loro
insediamento,   non  prorogabili,  dispongono  la  dismissione  delle
attivita'  operative  delle  organizzazioni  portuali   mediante   la
trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in
societa'  secondo  i  tipi  previsti  nel libro V, titoli V e VI, del
codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio  di
concessioni  ad  imprese che presentino un programma di utilizzazione
del personale e dei beni e delle infrastrutture delle  organizzazioni
portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita'
di  impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione
e dei servizi, dei servizi portuali  nonche'  in  altri  settori  del
trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
    a)  alla  collocazione  presso  terzi,  ivi compresi i dipendenti
delle organizzazioni medesime, del capitale della  o  delle  societa'
derivanti dalla trasformazione;
    b)  all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite
o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle
partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;
    c)  alla  cessione  a  titolo  oneroso,  anche in leasing, ovvero
all'affitto  a  tali  societa'  ovvero  a   imprese   autorizzate   o
concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e
dei  beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni
medesime.
   3. I commissari provvedono con pienezza di  poteri  alla  gestione
delle  organizzazioni  portuali,  nei  limiti  delle  risorse ad esse
affluenti  e  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  nonche'  alla
gestione  delle  Autorita' ai sensi della presente legge, anche sulla
base di apposite  direttive  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci
entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  ed al Ministero del tesoro, al piu'
presto e comunque non  oltre  il  31  gennaio  1995,  una  situazione
patrimoniale,  economica  e finanziaria delle organizzazioni portuali
riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione  del  collegio
dei revisori dei conti.
   4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente
legge,   continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  in
materia.
   5. Le Autorita' portuali dei porti di  cui  all'articolo  2,  sono
costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti
di  cui  all'articolo 6 e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei
beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale
come individuata ai  sensi  dell'articolo  6.  Fino  all'insediamento
degli  organi  previsti  dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al
comma 1, nei porti  ove  esistono  le  organizzazioni  portuali  sono
altresi'  preposti  alla  gestione  delle  Autorita'  portuali  e  ne
esercitano  i  relativi  compiti.  Fino  alla  data  della   avvenuta
dismissione  secondo  quanto  previsto dal comma 2, le organizzazioni
portuali e le Autorita' portuali  sono  considerate,  anche  ai  fini
tributari,  un  unico  soggetto;  successivamente  a  tale  data,  le
Autorita' portuali  subentrano  alle  organizzazioni  portuali  nella
proprieta'  e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in
tutti i rapporti in corso.
   6. I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati,  con  le
stesse  modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di
Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8
e 9 e comunque entro sei mesi dalla  loro  nomina,  non  prorogabili,
essi  sono preposti alla gestione delle Autorita' portuali al fine di
consentirne   l'effettivo   avvio   istituzionale;   assicurano    in
particolare     l'acquisizione    delle    risorse    e    provvedono
prioritariamente alla definizione  delle  strutture  e  dell'organico
dell'Autorita',  per  assumere  successivamente, e comunque non oltre
tre mesi  dalla  nomina,  tutti  gli  altri  compiti  previsti  dalla
presente  legge.  I  commissari  di  cui  al  presente  comma possono
avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle  strutture  e
del personale delle locali autorita' marittime".
  20.  La  parola:  "commissari"  di cui all'articolo 3, comma 8, dei
decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994,  n.  508,  e  21
ottobre  1994,  n.  586,  deve  essere  interpretata  come:  "ufficio
commissariale", comprensiva di eventuali commissari aggiunti.
  21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  21  (Trasformazione  in  societa'  delle  compagnie e gruppi
portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il  18  marzo
1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate:
    a)  in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio  in  condizioni  di
concorrenza delle operazioni portuali;
(( b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti    ))
(( nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile,             ))
(( per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, ))
(( mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge ))
(( 23 ottobre 1960, n. 1369;                                       ))
    c)  in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e  VI,  del  codice  civile,  avente  lo  scopo  della  mera
gestione,  sulla  base  dei  beni  gia' appartenenti alle compagnie e
gruppi portuali disciolti.
   2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie  ed
i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma
6,  le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale,
comunque rilasciate, decadono.
   3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno  l'obbligo
di  incorporare  tutte  le  societa'  e  le cooperative costituite su
iniziativa dei membri delle compagnie o  dei  gruppi  portuali  prima
della  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, nonche' di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta  data.  Le
societa'  o  cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
   4. Le  societa'  derivanti  dalla  trasformazione  succedono  alle
compagnie  ed  ai  gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e
finanziari.
   5. Ove se ne verificassero le condizioni,  ai  dipendenti  addetti
tecnici  ed  amministrativi  delle  compagnie portuali, che non siano
transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove  societa'
di  cui  al  comma  1,  e' data facolta' di costituirsi in imprese ai
sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da  addetti  si
applica   quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'
costituite dai soci delle compagnie.
   6. Entro la data di cui al comma  1,  le  compagnie  ed  i  gruppi
portuali  possono procedere, secondo la normativa vigente in materia,
alla fusione con compagnie operanti nei  porti  viciniori,  anche  al
fine  di  costituire  nei  porti  di  maggior  traffico  un organismo
societario in grado di svolgere attivita' di impresa.
   7. Le Autorita' portuali nei porti gia' sedi di  enti  portuali  e
l'autorita'  marittima  nei  restanti  porti  dispongono  la messa in
liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data  del
18  marzo  1995  non  abbiano  adottato la delibera di trasformazione
secondo le modalita' di cui al comma  1  ed  effettuato  il  deposito
dell'atto  per  l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti
di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  c), del decreto-legge 13 luglio
1995, n. 287, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995, n. 343.
   8.  Continuano  ad  applicarsi,  sino  alla data di iscrizione nel
registro delle  imprese,  nei  confronti  delle  compagnie  e  gruppi
portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi
del  comma  6,  le  disposizioni  di  cui al comma 8 dell'articolo 27
concernenti il funzionamento degli stessi,  nonche'  le  disposizioni
relative  alla  vigilanza  ed  al  controllo attribuite all'Autorita'
portuale, nei porti gia'  sedi  di  enti  portuali  ed  all'autorita'
marittima nei restanti porti.".
  22.  L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
  " 1. I lavoratori portuali e gli  addetti  in  servizio  presso  le
compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di
lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21.".
  23.  L'ultimo  periodo  del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:  "Tali  societa'  ed
imprese  qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino
al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorita' il personale di cui al
presente comma.".
(( 23-bis. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio      ))
(( 1994, n. 84, le parole: "in sede di prima applicazione della    ))
(( presente legge" sono soppresse.                                 ))
(( 24. ll comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. ))
(( 84, e' sostituito dal seguente:                                 ))
(( "6. Le Autorita' portuali concedono alle societa' e alle        ))
(( imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli    ))
(( oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto         ))
(( dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri          ))
(( previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle ))
(( medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea,      ))
(( distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle autorita'    ))
(( portuali".                                                      ))
  25. Il terzo periodo dell'articolo 24,  comma  2,  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, e' soppresso.
  26.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, sono inseriti i seguenti:
  " 2-bis. Ferme restando  le  attribuzioni  delle  unita'  sanitarie
locali  competenti per territorio, nonche' le competenze degli uffici
periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita', spettano
alle Autorita' portuali i poteri di vigilanza e controllo  in  ordine
all'osservanza  delle  disposizioni in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
   2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a  far
data  dalla  comunicazione  del  presidente  al  rispettivo  comitato
portuale dell'Autorita' portuale e comunque non oltre il 31  dicembre
1997,  salvo la possibilita' di proroga da accordarsi con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata  dal
presidente dell'Autorita' portuale.".
  27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
le  parole:  "1 gennaio 1993" e le parole: "dal 1991" sono sostituite
con le seguenti: "1 gennaio 1995" e "dal 1994".
  28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e'
sostituito dal seguente:
  "  8.  Sono  abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo  regolamento  di
attuazione,  approvato  con  regio decreto 26 settembre 1904, n. 713,
che siano incompatibili con le  disposizioni  della  presente  legge.
L'articolo  110,  ultimo  comma,  e l'articolo 111, ultimo comma, del
codice  della  navigazione  sono  abrogati.  Salvo  quanto   previsto
dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresi'
abrogati,  a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo,
secondo, terzo e quarto comma; 111, primo,  secondo  e  terzo  comma;
112;  116,  primo  comma,  n.  2); 1171, n. 1), 1172 del codice della
navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo  III,
capo   IV,   del   regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli
109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal
1 gennaio 1996.".
  29. Dal 1 luglio 1994 la tassa di cui al comma 6  dell'articolo  28
della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84, si applica in tutti i porti
secondo  le  aliquote  previste  dall'articolo  2  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.    105  del  23  aprile  1974,  nella  misura
attualmente vigente.
  30.  Dopo  il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e' inserito il seguente:
  "6-bis. La tassa sulle merci imbarcate  e  sbarcate,  prevista  nel
capo  III  del  titolo  II  della  legge  9  febbraio  1963, n. 82, e
nell'articolo 1 della legge 5  maggio  1976,  n.  355,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  la tassa erariale istituita
dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974,  n.
47,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 16 aprile 1974, n.
117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi  dell'articolo
12  del  regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato
con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.".