Art. 5.
                         Decimi di senseria
 
  1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi,
ancorche' per il tramite dei datori di lavoro, a titolo  di  senseria
di  piazza,  al  personale delle agenzie marittime, in conformita' di
usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti
a  contribuzione  previdenziale  e  assistenziale   obbligatoria.   I
versamenti  contributivi  sui  predetti  emolumenti  restano  salvi e
conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.