Art. 6.
    Unita' da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
 
  1. A decorrere dal 1  gennaio  1995  sono  esenti  dalla  tassa  di
stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le unita' da diporto
possedute ed utilizzate da enti e  da  associazioni  di  volontariato
esclusivamente  ai  fini  di prevenzione degli incidenti in acqua, di
assistenza e soccorso.
  2.  In  caso  di  mancato  o  parziale  pagamento  della  tassa  di
stazionamento,   la   sovrattassa   ed   il  tributo  evaso,  di  cui
all'articolo 13 della legge 5  maggio  1989,  n.  171,  sono  versati
all'ufficio del registro competente per territorio.