Art. 2.
 
  1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di
rotazione, con i rapporti  di  dipendenza  operanti  nell'ambito  del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  in  ragione  della funzione
esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale
di divisione dell'Arma dei carabinieri o  un  generale  di  divisione
della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
settore.".
(( 2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono          ))
(( apportate le seguenti modificazioni:                            ))
(( a) all'articolo 20 sono soppresse:                              ))
(( 1) la lettera d) del comma 2;                                   ))
(( 2) al comma 4 le parole: "dello stesso contingente";            ))
(( b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 36:                ))
(( 1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: "piu' gravi  ))
(( della consegna";                                                ))
(( 2) il numero 4) e' soppresso;                                   ))
(( c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, le parole: "di ))
(( ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del   ))
(( Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle      ))
(( seguenti: "in possesso del prescritto titolo accademico nelle   ))
(( materie oggetto di esame";                                      ))
(( d) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: "proveniente dal     ))
(( ruolo 'sovrintendenti' e dal ruolo 'appuntati e finanzieri'"    ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo della guardia di     ))
(( finanza";                                                       ))
(( e) al comma 3 dell'articolo 43, e' aggiunta la seguente         ))
(( lettera:                                                        ))
(( "d-    bis)    2 ventesimi per il diploma di laurea";           ))
(( f) all'articolo 67, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:   ))
(( "1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo ))
(( e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in  ))
(( quadro, ma non promossi perche' non compresi nel                ))
(( primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote,      ))
(( sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel         ))
(( ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente,         ))
(( maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del   ))
(( ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso     ))
(( dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo ))
(( 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212".                         ))
  3.  Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia  di  finanza,  oltre  a  quanto  previsto  nei  decreti
legislativi  12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli
anni per i quali gli interessati  sono  stati  giudicati  non  idonei
all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti
per  effetto  di  condanne  penali  o di sospensioni dal servizio per
motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
  4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del  decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  e' sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.
  5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 e' sostituita dalla
seguente:
    " (( a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. )) Coloro
che temporaneamente non sono idonei  sono  ammessi  al  concorso  con
riserva  di  accertamento  del possesso della suddetta idoneita' alla
data di inizio del corso previsto dal comma 1;";
    b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15  e'
sostituito dal seguente:
    "1)  siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con  riserva
fino  alla  visita  medica  prevista  dalla  lettera  d)  del comma 1
dell'articolo 17;";
    c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16  e'
sostituito dal seguente:
    "1)  siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva
(( fino alla visita medica prevista dalla lettera )) e) del  comma  2
dell'articolo 17;".
  6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13,
comma  2,  lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1979, n. 691,  non  cessa  anticipatamente  dal  mandato  il
militare,  eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza
militare, transitato ad altra categoria per effetto  delle  norme  di
cui  ai  decreti  legislativi  12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199.
Parimenti  non  trovano   applicazione   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  4,  comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6,
comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonche' alle  tabelle,
annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni
dovute  a  transiti  in  altri ruoli per effetto dei predetti decreti
legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.
(( 6-bis. I militari di carriera eletti negli organi di            ))
(( rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in      ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto, restano ))
(( in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di       ))
(( scadenza del mandato.                                           ))
  7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  12  maggio
1995,  n. 196, le parole: "al concorso di cui al comma 1 i volontari"
sono sostituite dalle seguenti: "ai concorsi di  cui  al  comma  2  i
sergenti".