Art. 3.
 
  1.   In   relazione   agli   impegni   derivanti    dall'attuazione
dell'articolo   1,  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e'
autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura  dei
posti  disponibili  nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti  al  31
dicembre    1995,    utilizzando    la   graduatoria   degli   idonei
dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta
unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3
luglio 1990.
  2. Per assicurare la continuita'  del  reclutamento  degli  allievi
agenti  della  Polizia  di  Stato,  l'Amministrazione  della pubblica
sicurezza e' altresi' autorizzata a provvedere con  le  procedure  di
cui  all'articolo  2,  commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n.
150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti.  Gli
arruolamenti  degli  allievi agenti e degli allievi operatori tecnici
sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si
rendono disponibili entro  i  termini  di  validita'  della  relativa
graduatoria.  La  graduatoria  dei  candidati  risultati  idonei puo'
essere utilizzata, ai fini del  reclutamento,  fino  all'approvazione
della  graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo
e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma
si osservano in quanto applicabili le disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1
aprile 1981, n. 121.
  3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al  30  per
cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori
tecnici,  dei revisori tecnici e dei periti tecnici e' riservata agli
appartenenti ai ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
espleta  funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attivita'
tecniche, il quale faccia domanda,  entro  il  30  ottobre  dell'anno
precedente,  per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del
ruolo  del  personale  che  espleta  compiti  tecnico-scientifici   e
tecnici.  L'inquadramento  e'  effettuato conservando l'anzianita' di
servizio e di qualifica.
  4. Il termine di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  4  agosto
1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia
di Stato, e' fissato al  31  dicembre  1999;  i  cicli  di  corso  di
aggiornamento  professionale  di  cui  all'articolo  5,  comma 3, del
medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalita' stabilite
in  attuazione  del  predetto  decreto-legge,  tenuto   conto   delle
disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.
  5.  Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1,
del  decreto-legge  18  maggio  1995,   n.   176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, e' prorogato al 31
dicembre  1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo
1  e  limitatamente  alle vacanze determinatesi fino alla stessa data
del 31 dicembre 1997, il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
provvedere,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  funzionamento degli
uffici  dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   mediante
pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle
disposizioni  vigenti,  anche con le modalita' indicate dall'articolo
103, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.