Art. 4.
 
  1.  Per  assicurare  la  compiuta  attuazione  dei   programmi   di
potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995,
n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n.
284,  le  disponibilita'  del capitolo 2779 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente  non  impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.