IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  116,  comma  2,  del decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  385,  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia,  che  ha recepito il disposto dell'art. 2, comma 2, della
legge 17 febbraio 1992, n. 154;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto  del  Ministro  del  tesoro  9
luglio   1992,  che  fissa,  tra  l'altro,  l'importo  massimo  delle
commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni
ordinari del Tesoro;
  Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239 dispone  la  riduzione  a  partire  dal  1  gennaio  1997,  delle
provvigioni  di  collocamento  dei  titoli  di  Stato a medio e lungo
termine sul mercato interno;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  ridurre  anche  le   commissioni   di
sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro e pertanto di modificare
il citato decreto del 9 luglio 1992;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  modifica  dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto del
Ministro del tesoro 9 luglio  1992,  dal  1  gennaio  1997  l'importo
massimo   della   commissione   da   applicare   sull'operazione   di
sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro e' stabilito,  per  ogni
100  lire  di  capitale sottoscritto, come segue: L. 0,10 per i buoni
trimestrali, L. 0,20 per i buoni semestrali e L.  0,30  per  i  buoni
annuali.