IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che ha recepito il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992, che fissa, tra l'altro, l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro; Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 dispone la riduzione a partire dal 1 gennaio 1997, delle provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno; Ritenuta l'opportunita' di ridurre anche le commissioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro e pertanto di modificare il citato decreto del 9 luglio 1992; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. A modifica dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992, dal 1 gennaio 1997 l'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro e' stabilito, per ogni 100 lire di capitale sottoscritto, come segue: L. 0,10 per i buoni trimestrali, L. 0,20 per i buoni semestrali e L. 0,30 per i buoni annuali.