Art. 2. A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio e' contemporaneamente soppresso l'ufficio tecnico erariale e la conservatoria dei registri immobiliari di Latina, nonche' la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione della relativa intendenza di finanza e avente competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto 27 marzo 1992, n. 287.