Art. 2.
  A  decorrere  dalla  data  di  attivazione  del predetto ufficio e'
contemporaneamente  soppresso  l'ufficio  tecnico   erariale   e   la
conservatoria  dei registri immobiliari di Latina, nonche' la sezione
staccata istituita nella stessa provincia a seguito della  cessazione
della  relativa  intendenza  di  finanza  e  avente  competenza nelle
materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto 27 marzo 1992, n.
287.