Art. 3.
  Fino   alla   revisione  delle  circoscrizioni  territoriali  delle
conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai  servizi  di
pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le
competenze  territoriali  stabilite  con  il  decreto  29 aprile 1972
emanato dal Ministro delle finanze di concerto  con  il  Ministro  di
grazia   e  giustizia  e  il  Ministro  del  tesoro,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269
del 14 ottobre 1972.