Art. 2
       (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale)
1-(Prestazioni)
In   ciascuna  amministrazione,  le  prestazioni  indispensabili  per
garantire la continuita' dei servizi di cui all'art.  1,  insieme  ai
relativi  contingenti di personale, sono individuate con le procedure
riportate nei commi successivi.
2 - (Livello nazionale)
A livello nazionale, per ciascuna amministrazione,  entro  30  giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro e prima  dell'inizio  di  ogni  altra  trattativa
decentrata,  con  le  organizzazioni  sindacali di cui all'art. 6 del
CCNL, sono individuate in sede di contrattazione decentrata:
a) le prestazioni indispensabili atte ad assicurare l'erogazione  dei
servizi minimi di cui all'art. 1;
b)   i  criteri  per  la  determinazione  delle  qualifiche  e  delle
professionalita' che formano i contingenti necessari a  garantire  la
continuita' delle prestazioni indispensabili.
3 - (Livello locale)
Salvo  diversa determinazione in sede di accordo a livello nazionale,
la quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2  e'
effettuata  in sede di contrattazione decentrata a livello locale con
le organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  6  del  CCNL,  entro
quindici  giorni  dall'accordo  di  cui  al comma 2, e comunque prima
dell'inizio  di  ogni  altra  trattativa  decentrata.     Fino   alla
stipulazione  degli  accordi di cui ai commi 2 e 3, restano in vigore
gli accordi gia' stipulati in materia.
4-(Attribuzioni dei dirigenti)
In conformita' degli accordi decentrati di cui al comma precedente, i
dirigenti responsabili  del  funzionamento  dei  singoli  uffici,  in
occasione  di  ogni  sciopero, individuano i nominativi del personale
incluso nei contingenti come sopra  definiti,  tenuto  all'erogazione
delle  prestazioni  necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione
dello sciopero. I  nominativi  sono  comunicati  alle  organizzazioni
sindacali  locali  ed  ai singoli interessati, entro il quinto giorno
precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato  ha  il
diritto  di  esprimere,  entro  il  giorno  successivo  alla  data di
ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di  aderire  allo
sciopero  chiedendo  la conseguente sostituzione, che sara' accordata
solo nel caso sia possibile.