Art. 2 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale) 1-(Prestazioni) In ciascuna amministrazione, le prestazioni indispensabili per garantire la continuita' dei servizi di cui all'art. 1, insieme ai relativi contingenti di personale, sono individuate con le procedure riportate nei commi successivi. 2 - (Livello nazionale) A livello nazionale, per ciascuna amministrazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 6 del CCNL, sono individuate in sede di contrattazione decentrata: a) le prestazioni indispensabili atte ad assicurare l'erogazione dei servizi minimi di cui all'art. 1; b) i criteri per la determinazione delle qualifiche e delle professionalita' che formano i contingenti necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili. 3 - (Livello locale) Salvo diversa determinazione in sede di accordo a livello nazionale, la quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 6 del CCNL, entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2, e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Fino alla stipulazione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, restano in vigore gli accordi gia' stipulati in materia. 4-(Attribuzioni dei dirigenti) In conformita' degli accordi decentrati di cui al comma precedente, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel caso sia possibile.