Art. 3
                  (Modalita' di effettuazione degli
             scioperi coinvolgenti i servizi essenziali)
1 - (Preavviso)
Le  strutture  e  le  rappresentanze sindacali che indicono azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1  sono  tenute  a
darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso
non  inferiore  a  10  giorni,  precisando, in particolare, la durata
dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le  strutture
sindacali  devono darne immediata comunicazione alle amministrazioni,
al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il
periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2 - (Comunicazioni)
La proclamazione e la revoca degli scioperi  relativi  alle  vertenze
nazionali di comparto e coinvolgenti i servizi essenziali deve essere
comunicata   alla  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento  della
funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi  relativi
a    vertenze   nazionali   di   azienda   deve   essere   comunicata
all'amministrazione con la quale si ha la vertenza e alla  Presidenza
del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la
proclamazione  e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello
territoriale deve essere comunicata agli uffici periferici con cui si
hanno le vertenze.
Le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed
alle reti radiotelevisive di maggior diffusione nell'area interessata
dallo sciopero una  comunicazione  circa  i  tempi,  le  modalita'  e
l'eventuale   revoca   dell'azione   di  sciopero.  Detti  uffici  si
assicurano  che  i  predetti  organi  di  informazione   garantiscano
all'utenza  una  informazione  chiara,  esauriente e tempestiva dello
sciopero, anche relativamente alle frequenze e alla fasce  orarie  di
trasmissione dei messaggi.
3-(Pubblicita')
Le  amministrazioni hanno l'obbligo di adottare ogni utile iniziativa
al fine di garantire la massima pubblicita' del presente accordo.  In
particolare, le stesse amministrazioni sono tenute a rendere pubblico
il  presente  accordo  in ogni sede di livello dirigenziale che abbia
rapporti con l'utenza e in ogni sede di Prefettura.