Art. 3 (Modalita' di effettuazione degli scioperi coinvolgenti i servizi essenziali) 1 - (Preavviso) Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture sindacali devono darne immediata comunicazione alle amministrazioni, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarieta' per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso. 2 - (Comunicazioni) La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti i servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di azienda deve essere comunicata all'amministrazione con la quale si ha la vertenza e alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale deve essere comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggior diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalita' e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Detti uffici si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alle frequenze e alla fasce orarie di trasmissione dei messaggi. 3-(Pubblicita') Le amministrazioni hanno l'obbligo di adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la massima pubblicita' del presente accordo. In particolare, le stesse amministrazioni sono tenute a rendere pubblico il presente accordo in ogni sede di livello dirigenziale che abbia rapporti con l'utenza e in ogni sede di Prefettura.