Art. 4
                         (Limiti e sanzioni)
1 - (Limiti)
Non   possono  essere  proclamati  scioperi  coinvolgenti  i  servizi
essenziali nei seguenti periodi:
a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni regionali, provinciali e  comunali,  per  i  rispettivi
ambiti territoriali;
c) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
d) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
e)  nella  giornata  precedente  o  susseguente alla proclamazione di
scioperi di carattere generale.
Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di   effettuazione   saranno
immediatamente   sospesi   in  caso  di  avvenimenti  di  particolare
gravita'.
2 - (Codici di autoregolamentazione)
Fermo restando  la  disciplina  di  cui  all'art.  15  del  CCNL,  le
organizzazioni     sindacali     possono     adottare    codici    di
autoregolamentazione in materia di esercizio del diritto di  sciopero
che sono comunicati alle amministrazioni, all'ARAN e alla Commissione
di Garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990.
3 - (Sanzioni)
In  caso  di  inosservanza  delle disposizioni contenute nel presente
accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica  quanto
previsto dagli artt. 4 e 9 della Legge 12 giugno 1990 n.  146.