Art. 4 (Limiti e sanzioni) 1 - (Limiti) Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nei seguenti periodi: a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; c) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; d) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; e) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita'. 2 - (Codici di autoregolamentazione) Fermo restando la disciplina di cui all'art. 15 del CCNL, le organizzazioni sindacali possono adottare codici di autoregolamentazione in materia di esercizio del diritto di sciopero che sono comunicati alle amministrazioni, all'ARAN e alla Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990. 3 - (Sanzioni) In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della Legge 12 giugno 1990 n. 146.