Art. 5 (Procedure di raffreddamento) Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti in caso di sciopero. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si asterranno dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la situazione dei lavoratori interessati al conflitto.