Art. 5
                    (Procedure di raffreddamento)
  Il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro prevede organismi,
tempi e procedure per il raffreddamento  dei  conflitti  in  caso  di
sciopero.
  Durante   l'esperimento   dei   tentativi   di   conciliazione,  le
amministrazioni    si     asterranno     dall'adottare     iniziative
pregiudizievoli  per  la  situazione  dei  lavoratori  interessati al
conflitto.