Art. 7 (Commissione di Garanzia) Gli accordi decentrati di cui all'art. 2 relativi alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, dovranno essere comunicati tempestivamente alla "Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" a cura delle parti interessate e comunque anteriormente alla pubblicazione degli accordi medesimi.