Art. 7
                      (Commissione di Garanzia)
Gli  accordi  decentrati  di cui all'art. 2 relativi alle prestazioni
indispensabili da garantire in  caso  di  sciopero,  dovranno  essere
comunicati   tempestivamente   alla   "Commissione  di  Garanzia  per
l'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei   servizi   pubblici
essenziali"  a  cura delle parti interessate e comunque anteriormente
alla pubblicazione degli accordi medesimi.