Art. 11 Assenze per malattia 1. Il dipendente assente per malattia o infortunio accertati, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 2. Superato il periodo sopraindicato, il dipendente ha diritto, a richiesta, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto, per casi particolarmente gravi, non superiore a diciotto mesi, senza retribuzione. 3. Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi. Nel caso di degenza ospedaliera durante il periodo certificato sara' corrisposto al dipendente l'intera retribuzione fissa ed il trattamento economico accessorio, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. 4. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia e' pari all'intera retribuzione fissa mensile, esclusi i compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche mansioni. 5. Ai fini della conservazione del posto, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno tre mesi. Agli effetti della somma dei periodi di assenza, sono presi in considerazione i 36 mesi precedenti ciascun giorno di assenza. Il periodo di 36 mesi di cui al presente comma decorre dalla stipula del presente contratto. 6. Il periodo di malattia di cui ai commi precedenti va computato come servizio a tutti gli effetti. 7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia e infortuni iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, dalla quale si computa il termine di 18 mesi previsto dal comma 1. Alle assenze in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alla modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole.