Art. 11
                        Assenze per malattia
    1. Il dipendente assente per malattia o infortunio accertati,  ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
    2. Superato il periodo sopraindicato, il dipendente ha diritto, a
richiesta,  ad  un  ulteriore periodo di conservazione del posto, per
casi particolarmente gravi, non  superiore  a  diciotto  mesi,  senza
retribuzione.
    3.  Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le
assenze  dovute  a  ricoveri  di  durata  superiore   a   15   giorni
continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi. Nel caso
di   degenza   ospedaliera   durante  il  periodo  certificato  sara'
corrisposto  al  dipendente  l'intera  retribuzione   fissa   ed   il
trattamento  economico accessorio, fatta eccezione per i compensi per
lavoro straordinario.
    4. Il trattamento economico spettante al dipendente  assente  per
malattia  e'  pari  all'intera  retribuzione fissa mensile, esclusi i
compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di
specifiche mansioni.
    5. Ai fini della conservazione del posto, i  periodi  di  assenza
per  malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non
intercorra un intervallo di almeno tre mesi.
    Agli effetti della somma dei periodi di assenza,  sono  presi  in
considerazione  i  36  mesi  precedenti ciascun giorno di assenza. Il
periodo di 36 mesi di cui al presente comma decorre dalla stipula del
presente contratto.
    6. Il periodo di malattia di cui ai commi precedenti va computato
come servizio a tutti gli effetti.
    7. Le disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
alle  assenze  per malattia e infortuni iniziate successivamente alla
data di stipulazione del presente contratto, dalla quale  si  computa
il  termine  di  18  mesi previsto dal comma 1. Alle assenze in corso
alla predetta data,  si  applica  la  normativa  vigente  al  momento
dell'insorgenza  della  malattia per quanto attiene alla modalita' di
retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove
piu' favorevole.