Art. 12 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsto dall'art. 11 comma 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 11 comma 4, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 11. 2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 11 comma 4, per tutti i periodi di conservazione del posto.