Art. 12
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
    1. In caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro,  il
dipendente  ha  diritto  alla conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica, comunque, non oltre i  periodi  di  conservazione
del  posto  previsto  dall'art.  11  comma  1 e 2. In tali periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 11  comma  4,
per  tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1 e 2
dell'art. 11.
    2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a  malattia  riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio,  al  lavoratore  spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 11 comma  4,  per  tutti  i  periodi  di
conservazione del posto.