Art. 13 Malattie - Infortuni 1. In caso di assenza per malattia, infortunio o per causa di forza maggiore, il dipendente deve darne immediato avviso al responsabile dell'Ufficio, salvo giustificato motivo di impedimento. 2. In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entita', il dipendente infortunato deve darne immediato avviso alla Direzione del Personale. 3. L'assenza per malattia o infortunio, salvo giustificato motivo' d'impedimento, che si protragga oltre il terzo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il quarto giorno dall'inizio dell'assenza. 4. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneita' al servizio deve essere comunicato all'ente entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che il dipendente deve far pervenire all'Ente entro il quarto giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. 5. In caso di inadempienza all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata. 6. L'Istituto ha facolta' di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti della normativa vigente. 7. Il lavoratore assente e' tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie "di reperibilita'" indicate dalla normativa vigente. 8. Sono fatte salve le eventuali necessita' di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore dovra' comunicare preventivamente all'Istituto e documentare successivamente. 9. Nel caso che il lavoratore non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, e' tenuto a rendersi reperibile ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata. 10. Alla data di stipula del presente contratto - ai sensi della legge 11/11/83 n. 683 e successivi: decreto ministeriale 25/2/84, decreto interministeriale 8/1/85 e decreto ministeriale 15/7/86 - le fasce di reperibilita' di cui al presente articolo sono: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.