Art. 13
                        Malattie - Infortuni
    1. In caso di assenza per malattia, infortunio  o  per  causa  di
forza   maggiore,  il  dipendente  deve  darne  immediato  avviso  al
responsabile dell'Ufficio, salvo giustificato motivo di impedimento.
    2. In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entita',
il dipendente infortunato deve darne immediato avviso alla  Direzione
del Personale.
    3.  L'assenza  per  malattia    o  infortunio, salvo giustificato
motivo' d'impedimento, che si protragga oltre il terzo  giorno,  deve
essere  giustificata  con  certificato medico, da presentare entro il
quarto giorno dall'inizio dell'assenza.
    4.  L'eventuale  prosecuzione  dello  stato  di  inidoneita'   al
servizio  deve  essere comunicato all'ente entro il normale orario di
lavoro del giorno in cui  il  dipendente  avrebbe  dovuto  riprendere
servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che
il  dipendente  deve  far  pervenire  all'Ente entro il quarto giorno
dalla scadenza del periodo  di  assenza  per  malattia  o  infortunio
indicata nel certificato medico precedente.
    5.   In   caso  di  inadempienza  all'obbligo  di  presentare  il
certificato  medico,  di  cui  ai  commi  precedenti,  l'assenza   si
considera non giustificata.
    6. L'Istituto ha facolta' di accertare l'esistenza della malattia
o  dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti
della normativa vigente.
    7. Il  lavoratore  assente  e'  tenuto  a  trovarsi  nel  proprio
abituale  domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato
in sostituzione, durante le fasce orarie "di reperibilita'"  indicate
dalla normativa vigente.
    8.  Sono  fatte  salve  le eventuali necessita' di assentarsi dal
domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici,  visite  di
controllo,   che  il  lavoratore  dovra'  comunicare  preventivamente
all'Istituto e documentare successivamente.
    9. Nel caso che il lavoratore non si faccia  trovare  al  proprio
domicilio  nelle  ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui
al presente articolo, e'  tenuto  a  rendersi  reperibile  ovvero  si
rifiuti  di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera
non giustificata.
    10. Alla data di stipula del presente contratto - ai sensi  della
legge  11/11/83  n.  683  e successivi: decreto ministeriale 25/2/84,
decreto interministeriale 8/1/85 e decreto ministeriale 15/7/86 -  le
fasce  di reperibilita' di cui al presente articolo sono: dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.