Art. 14
          Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
    1. Le parti riconoscono l'importanza peculiare della  salute  dei
dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente,
rinnovano  la  propria  attenzione  ed  il  proprio  impegno  per una
evoluzione  costruttiva  della  materia  al  fine  di  garantire   ai
dipendenti  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita' nelle migliori
condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona  e  della  sua
integrita' fisica.
    In tale ottica, le parti, al fine di dare concretezza ai principi
della tutela della salute e dell'integrita' fisica dei dipendenti, in
ottemperanza   del  disposto  dell'art.  9  della  legge  n.  300/70,
conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente  in
materia  ed  in  particolare  dal  decreto  legislativo n. 626 del 19
settembre  1994,  concordano  di  istituire  il  rappresentante   dei
dipendenti  per  la  sicurezza con i compiti attribuitigli dal citato
decreto ed in particolare:
    a) verificare e controllare il rispetto da parte dell'Istituto di
tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
    b) presentare proposte ai fini della  ricerca,  l'elaborazione  e
l'attuazione  di  tutte  le  misure  idonee  a  tutelare  la salute e
l'integrita'  fisica  dei   dipendenti,   comprese   quelle   rivolte
all'informazione,  sensibilizzazione  e  formazione dei lavoratori in
materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
    2. Detto  rappresentante  seguira',  a  spese  dell'Istituto,  un
adeguato  piano  di formazione specialistica concordato tra le parti,
al  fine  di  conseguire  una  adeguata  conoscenza  delle  norme  di
sicurezza.
    3.  Il  numero,  le  modalita'  di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, le sue attribuzioni e la  formazione
saranno  stabiliti  con  la contrattazione integrativa, tenendo anche
conto di eventuali disposizioni che dovessero  intervenire  ad  opera
del Dipartimento della Funzione Pubblica.