Art. 14 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 1. Le parti riconoscono l'importanza peculiare della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed il proprio impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai dipendenti lo svolgimento delle proprie attivita' nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrita' fisica. In tale ottica, le parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrita' fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della legge n. 300/70, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, concordano di istituire il rappresentante dei dipendenti per la sicurezza con i compiti attribuitigli dal citato decreto ed in particolare: a) verificare e controllare il rispetto da parte dell'Istituto di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro; b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 2. Detto rappresentante seguira', a spese dell'Istituto, un adeguato piano di formazione specialistica concordato tra le parti, al fine di conseguire una adeguata conoscenza delle norme di sicurezza. 3. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, le sue attribuzioni e la formazione saranno stabiliti con la contrattazione integrativa, tenendo anche conto di eventuali disposizioni che dovessero intervenire ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica.