Art. 15
    L'Amministrazione puo' disporre le seguenti  visite  mediche  che
possono essere richieste anche dagli interessati:
    -  una  specifica  visita  oculistica,  una  volta  l'anno, per i
lavoratori  che  operano  in  modo  significativo   e   continuativo,
ancorche' non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video;
    -  una  visita  audiometrica, ogni sei mesi, per i lavoratori che
operano con prevalenza alle macchine del centro stampa.
    Le suddette visite saranno a carico dell'Istituto.
    Le modalita' per l'effettuazione delle visite  medesime  potranno
formare oggetto di intesa con le OO.SS. aziendali.