Art. 15 L'Amministrazione puo' disporre le seguenti visite mediche che possono essere richieste anche dagli interessati: - una specifica visita oculistica, una volta l'anno, per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorche' non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video; - una visita audiometrica, ogni sei mesi, per i lavoratori che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa. Le suddette visite saranno a carico dell'Istituto. Le modalita' per l'effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con le OO.SS. aziendali.