Art. 16
                             Formazione
    1)  Le  parti  individuano  nella  formazione   un   fondamentale
strumento  di aggiornamento e di crescita professionale del personale
in servizio e di inserimento nel processo produttivo del personale di
nuova assunzione, al fine  di  promuovere  lo  sviluppo  del  sistema
organizzativo,  anche  attraverso piu' alti livelli di preparazione e
di consapevolezza del personale, rispetto agli obiettivi strategici e
produttivi da perseguire per  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'azione amministrativa.
    2)  L'Amministrazione  organizza,  anche con la collaborazione di
altri soggetti pubblici o privati, corsi di formazione  di  contenuto
generale  ovvero  mirato  su  specifiche  materie,  a  favore  sia di
personale di nuova assunzione, sia per gli altri  dipendenti  tenendo
conto delle attitudini personali e culturali di ciascuno e garantendo
a tutti pari opportunita' di partecipazione.
    3)   I  programmi  di  corsi  di  formazione  sono  definiti,  in
attuazione  delle  linee  di  indirizzo  generale  stabiliti  con  la
contrattazione   decentrata,   dall'Amministrazione  che  ne  informa
preventivamente le OO.SS. I corsi dovranno  mirare  all'obiettivo  di
far  conseguire  ai  dipendenti  il piu' alto grado di operativita' e
autonomia in relazione alle funzioni da svolgere,  nella  prospettiva
della  elevazione  delle  capacita' professionali del personale e del
miglioramento della funzionalita' del sistema.
    4)  Il  personale  che  partecipa  ai  corsi  di  formazione   e'
considerato  in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a
carico dell'Amministrazione. I corsi sono  tenuti  di  norma  durante
l'orario  di  lavoro  ed,  in  casi  eccezionali,  anche  al di fuori
dell'orario di lavoro. Qualora i corsi  si  svolgano  fuori  sede  la
partecipazione  ad  essi  comporta,  sussistendone  i presupposti, il
trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
    5) Anche sulla base  degli  orientamenti  e  delle  direttive  in
questo  campo  emanate  dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica,  l'Amministrazione  prevede  un
apposito  stanziamento  in  bilancio fino ad un punto percentuale del
monte retributivo per il personale dipendente.