Art. 16 Formazione 1) Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nel processo produttivo del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo, anche attraverso piu' alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale, rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa. 2) L'Amministrazione organizza, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, corsi di formazione di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie, a favore sia di personale di nuova assunzione, sia per gli altri dipendenti tenendo conto delle attitudini personali e culturali di ciascuno e garantendo a tutti pari opportunita' di partecipazione. 3) I programmi di corsi di formazione sono definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale stabiliti con la contrattazione decentrata, dall'Amministrazione che ne informa preventivamente le OO.SS. I corsi dovranno mirare all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' e autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacita' professionali del personale e del miglioramento della funzionalita' del sistema. 4) Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 5) Anche sulla base degli orientamenti e delle direttive in questo campo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Amministrazione prevede un apposito stanziamento in bilancio fino ad un punto percentuale del monte retributivo per il personale dipendente.