Art. 17
                        Trattamento economico
    1. Il trattamento economico del  personale  e'  costituito  dallo
stipendio  e  dalle integrazioni stipendiali previste per legge o per
contratto.
    A. Retribuzione annua contrattuale:
    1) stipendio tabellare;
    2) indennita' di contingenza;
    3) integrazioni stipendiali di quadro (per il VII livello);
    4) retribuzione individuale di anzianita' di cui al punto 10  del
presente articolo.
    L'integrazione  stipendiale  di  quadro  dei  funzionari  non  e'
revocabile ed e' stipendio a tutti gli effetti.
    B. Al personale interessato continua ad essere corrisposto quanto
previsto dalle disposizioni transitorie per i dipendenti in  servizio
alla  data del 19 luglio 1990 di cui all'allegato 5 al CCNL approvato
dal CdA con delibera n. 0019.
    C. Trattamento accessorio:
    1) compensi per il lavoro straordinario;
    2) premio di produttivita'.
    Al personale, ove spettante,  e'  corrisposto  l'assegno  per  il
nucleo  familiare  ai sensi della legge 13 maggio 1988 n.  153 e suc-
cessive modificazioni.
    Dette voci  stipendiali  sono  al  lordo  delle  tasse,  imposte,
trattenute e contributi di legge o contrattuali.
    2.  Le voci stipendiali di cui alle precedenti lettere A e B sono
corrisposte in 14 mensilita'.
    3. La prima  mensilita'  aggiuntiva  e'  uguale  alla  mensilita'
solare e viene corrisposta con la retribuzione del mese di giugno.
    4.  La  mensilita' aggiuntiva da pagare il 15 dicembre (gratifica
natalizia) e' pari ad 1/12 del cumulo delle rimanenti 13 mensilita'.
    5. Nel caso di assenza dal lavoro senza  diritto  al  trattamento
economico   o   con  trattamento  ridotto  le  mensilita'  aggiuntive
competono in proporzione.
    6. Al  personale  assunto  nel  corso  dell'anno,  le  mensilita'
aggiuntive  spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e
la corresponsione relativa alle mensilita' gia'  scadute  o  scadenti
nel  periodo  di  prova sara' effettuata dopo trascorso il periodo di
prova stesso.
    7. In caso di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  nel  corso
dell'anno,  anche  se  in  periodo di prova, le mensilita' aggiuntive
competono in proporzione al periodo di servizio prestato.
    8. Dal 1 gennaio 1995 competono comunque a tutti i  dipendenti  i
seguenti aumenti mensili lordi:
    Livello II          121.000
    Livello III         130.000
    Livello IV          148.000
    Livello V           162.000
    Livello VI          183.000
    Livello VII         206.000
    Integrazione stipendiale di quadro livello VII:
     I grado             27.000
     II grado            43.000
     III grado           52.000
    Gli  aumenti  di  cui  sopra  assorbono  l'indennita'  di vacanza
contrattuale.
    9.  I  nuovi  valori  minimi  tabellari   annui   lordi,   previo
conglobamento  dell'elemento  distinto  di  retribuzione (EDR) di cui
all'art. 7 del D.L. 17/9/93 n. 384, convertito  con  L.  14/11/93  n.
438, sono pertanto cosi' stabiliti dal 1 gennaio 1995:
    Livello II        13.104.100
    Livello III       15.475.900
    Livello IV        18.077.400
    Livello V         19.980.500
    Livello VI        22.285.300
    Livello VII       28.324.200
    Integrazione stipendiale di quadro livello VII:
    I grado            4.625.300
    II grado           7.527.600
    III grado         10.131.400
    10.   Il   valore   delle  classi  maturate  fino  alla  data  di
approvazione del presente contratto, con l'aggiunta della valutazione
economica dei ratei di classe maturati alla stessa data,  costituisce
la retribuzione individuale di anzianita'.
    Tale  valutazione  si  effettua  con  riferimento  al trattamento
stipendiale  derivante  dall'applicazione  delle  tabelle  in  vigore
dall'1/4/1993  di  cui  al  CCNL  del  personale  non  dirigente  ICE
approvato con delibera CdA n. 20 del 26/3/1992.