Art. 17 Trattamento economico 1. Il trattamento economico del personale e' costituito dallo stipendio e dalle integrazioni stipendiali previste per legge o per contratto. A. Retribuzione annua contrattuale: 1) stipendio tabellare; 2) indennita' di contingenza; 3) integrazioni stipendiali di quadro (per il VII livello); 4) retribuzione individuale di anzianita' di cui al punto 10 del presente articolo. L'integrazione stipendiale di quadro dei funzionari non e' revocabile ed e' stipendio a tutti gli effetti. B. Al personale interessato continua ad essere corrisposto quanto previsto dalle disposizioni transitorie per i dipendenti in servizio alla data del 19 luglio 1990 di cui all'allegato 5 al CCNL approvato dal CdA con delibera n. 0019. C. Trattamento accessorio: 1) compensi per il lavoro straordinario; 2) premio di produttivita'. Al personale, ove spettante, e' corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e suc- cessive modificazioni. Dette voci stipendiali sono al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di legge o contrattuali. 2. Le voci stipendiali di cui alle precedenti lettere A e B sono corrisposte in 14 mensilita'. 3. La prima mensilita' aggiuntiva e' uguale alla mensilita' solare e viene corrisposta con la retribuzione del mese di giugno. 4. La mensilita' aggiuntiva da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia) e' pari ad 1/12 del cumulo delle rimanenti 13 mensilita'. 5. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico o con trattamento ridotto le mensilita' aggiuntive competono in proporzione. 6. Al personale assunto nel corso dell'anno, le mensilita' aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilita' gia' scadute o scadenti nel periodo di prova sara' effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, le mensilita' aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato. 8. Dal 1 gennaio 1995 competono comunque a tutti i dipendenti i seguenti aumenti mensili lordi: Livello II 121.000 Livello III 130.000 Livello IV 148.000 Livello V 162.000 Livello VI 183.000 Livello VII 206.000 Integrazione stipendiale di quadro livello VII: I grado 27.000 II grado 43.000 III grado 52.000 Gli aumenti di cui sopra assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale. 9. I nuovi valori minimi tabellari annui lordi, previo conglobamento dell'elemento distinto di retribuzione (EDR) di cui all'art. 7 del D.L. 17/9/93 n. 384, convertito con L. 14/11/93 n. 438, sono pertanto cosi' stabiliti dal 1 gennaio 1995: Livello II 13.104.100 Livello III 15.475.900 Livello IV 18.077.400 Livello V 19.980.500 Livello VI 22.285.300 Livello VII 28.324.200 Integrazione stipendiale di quadro livello VII: I grado 4.625.300 II grado 7.527.600 III grado 10.131.400 10. Il valore delle classi maturate fino alla data di approvazione del presente contratto, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione delle tabelle in vigore dall'1/4/1993 di cui al CCNL del personale non dirigente ICE approvato con delibera CdA n. 20 del 26/3/1992.