Art. 19 Premio di produttivita' 1. E' costituito un fondo al fine di corrispondere al personale un premio annuale finalizzato a favorire la effettiva produttivita' ed il miglioramento dell'efficienza dell'Ente. Il fondo, il cui ammontare viene determinato annualmente in sede di bilancio preventivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali, verra' alimentato: a. da una quota percentuale del monte salari dell'anno precedente pari al 3%; b. da una quota percentuale dei corrispettivi per vendita servizi pari al 4%. La effettiva corresponsione viene deliberata al termine dell'esercizio in relazione: a) ai risultati conseguiti; b) al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 2. Il fondo di cui sopra e' destinato alla erogazione di compensi al personale per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione integrativa, volte a migliorare l'efficienza dei servizi. 3. Il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria all'erogazione dei compensi per la produttivita'. La misura del compenso, legata anche all'apporto individuale dei dipendenti, e' definita con la contrattazione integrativa. Con la stessa contrattazione saranno definite le modalita' di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; b) all'attribuzione di indennita' speciali per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', professionalita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti; c) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo e tecnologico. 4. Le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' d i cui al comma precedente sono definiti in sede d i contrattazione integrativa.