Art. 19
                       Premio di produttivita'
    1. E' costituito un fondo al fine di corrispondere  al  personale
un  premio  annuale finalizzato a favorire la effettiva produttivita'
ed il miglioramento dell'efficienza dell'Ente.
    Il fondo, il cui ammontare viene determinato annualmente in  sede
di   bilancio   preventivo,  previo  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali, verra' alimentato:
    a. da una quota percentuale del monte salari dell'anno precedente
pari al 3%;
    b. da una quota percentuale dei corrispettivi per vendita servizi
pari al 4%.
    La  effettiva  corresponsione   viene   deliberata   al   termine
dell'esercizio in relazione:
    a) ai risultati conseguiti;
    b) al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
    2. Il fondo di cui sopra e' destinato alla erogazione di compensi
al  personale  per  la  realizzazione  di  piani,  progetti  ed altre
iniziative individuate con la  contrattazione  integrativa,  volte  a
migliorare l'efficienza dei servizi.
    3. Il fondo e' finalizzato:
    a)   in  via  prioritaria  all'erogazione  dei  compensi  per  la
produttivita'. La  misura  del  compenso,  legata  anche  all'apporto
individuale   dei  dipendenti,  e'  definita  con  la  contrattazione
integrativa.  Con  la  stessa  contrattazione  saranno  definite   le
modalita'   di   verifica  dei  risultati  conseguiti  rispetto  agli
obiettivi fissati;
    b) all'attribuzione di indennita'  speciali  per  l'esercizio  di
compiti  che comportano specifiche responsabilita', professionalita',
ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti;
    c) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti  che  abbiano
conseguito  un  particolare  arricchimento professionale a seguito di
appositi corsi di formazione  correlati  all'evoluzione  del  sistema
organizzativo e tecnologico.
    4.  Le  modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed
indennita' d i cui al comma precedente sono  definiti  in  sede  d  i
contrattazione integrativa.