Art. 4 Esame 1. In caso di ristrutturazione aziendale tale da comportare significative modifiche agli organigrammi ed al disegno organizzativo oppure processi di mobilita' interna e territoriale, l'Istituto informera' le RSA, unitamente alle loro Organizzazioni sindacali di riferimento, prima di dare concreta attuazione ai provvedimenti. Le RSA, ricevuta l'informazione, potranno chiedere in forma scritta, un incontro per l'esame degli argomenti di cui sopra. 2. L'articolazione dell'orario di lavoro, nell'ambito della durata complessiva prevista dal contratto nazionale, le modalita' di effettuazione dei turni e degli straordinari, la definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, la verifica periodica della produttivita', sono oggetto di esame preventivo. A tale riguardo, su richiesta delle RSA, si svolgera' un confronto tra le parti che dovra' concludersi, in un termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro sette giorni qualora ricorrano motivi di urgenza. Di tale incontro verra' redatto verbale. Nel periodo di esame le parti si asterranno da qualsiasi azione diretta sui temi oggetto dello stesso. Decorsi detti termini l'Istituto assume le proprie autonome determinazioni. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre RSA. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.