Art. 4
                                Esame
    1. In caso  di  ristrutturazione  aziendale  tale  da  comportare
significative modifiche agli organigrammi ed al disegno organizzativo
oppure  processi  di  mobilita'  interna  e  territoriale, l'Istituto
informera' le  RSA, unitamente alle loro Organizzazioni sindacali  di
riferimento, prima di dare concreta attuazione ai provvedimenti.
    Le  RSA,  ricevuta  l'informazione,  potranno  chiedere  in forma
scritta, un incontro per l'esame degli argomenti di cui sopra.
    2.  L'articolazione  dell'orario  di  lavoro,  nell'ambito  della
durata  complessiva prevista dal contratto nazionale, le modalita' di
effettuazione dei turni e  degli  straordinari,  la  definizione  dei
criteri  per  la  determinazione  dei  carichi di lavoro, la verifica
periodica della produttivita', sono oggetto di esame preventivo.
    A  tale  riguardo,  su  richiesta  delle  RSA,  si  svolgera'  un
confronto  tra  le  parti  che  dovra'  concludersi,  in  un  termine
tassativo  di  quindici  giorni  dalla  ricezione  dell'informazione,
ovvero  entro  sette  giorni  qualora ricorrano motivi di urgenza. Di
tale incontro verra' redatto verbale. Nel periodo di esame  le  parti
si  asterranno  da  qualsiasi  azione  diretta sui temi oggetto dello
stesso.
    Decorsi detti  termini  l'Istituto  assume  le  proprie  autonome
determinazioni.
    Della richiesta di esame e' data notizia alle altre RSA.
    Dell'esito  dell'esame  e' redatto verbale dal quale risultano le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.