Art. 6 Contrattazione integrativa 1. Oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, sono stipulati accordi integrativi per le materie sotto indicate: a) tempi, procedure e modalita' dei processi conseguenti alle ristrutturazioni che incidono sui livelli occupazionali o comportanti modifiche rilevanti agli organigrammi, al disegno organizzativo o da cui possono derivare processi di mobilita' sia interna che territoriale; b) durata massima e modalita' di espletamento delle missioni prolungate; c) criteri per i trasferimenti. 2. Sono inoltre demandati alla contrattazione integrativa i criteri di attuazione dei seguenti istituti, gia' previsti dall'art. 36 del precedente contratto e conservati con le modalita' ed entro i tetti di spesa definiti con la contrattazione integrativa nel corso della vigenza del precedente contratto e approvati - ove previsto - con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, della L. 106/89: 1) polizza sanitaria; 2) indennita' speciali per particolari profili professionali; 3) agevolazioni sociali ed economiche, limitatamente ai contributi socio-scolastici gia' attivati nella vigenza del precedente contratto; 4) A B O L I T O 5) agevolazioni ai dipendenti per favorire la mobilita' territoriale in Italia; 6) indennita' per turni di lavoro; 7) trattamento economico di missione in Italia e all'estero; 8) agevolazioni particolari per i lavoratori studenti; 9) buoni pasto. L'istituto della previdenza integrativa viene riconfermato entro i limiti gia' previsti nel regolamento di cui all'allegato 3 del precedente contratto. Alla sua attuazione si provvedera' con separato accordo dopo la pubblicazione dei decreti di attuazione della L. 335/95 ed in conformita' ai medesimi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 124/93.