Art. 6
                     Contrattazione integrativa
    1. Oltre che per i punti  su  cui  esistono  esplicite  norme  di
rinvio  negli articoli del presente contratto, sono stipulati accordi
integrativi per le materie sotto indicate:
    a) tempi, procedure e modalita'  dei  processi  conseguenti  alle
ristrutturazioni che incidono sui livelli occupazionali o comportanti
modifiche  rilevanti agli organigrammi, al disegno organizzativo o da
cui  possono  derivare  processi  di  mobilita'   sia   interna   che
territoriale;
    b)  durata  massima  e  modalita'  di espletamento delle missioni
prolungate;
    c) criteri per i trasferimenti.
    2. Sono  inoltre  demandati  alla  contrattazione  integrativa  i
criteri  di attuazione dei seguenti istituti, gia' previsti dall'art.
36 del precedente contratto e conservati con le modalita' ed entro  i
tetti  di  spesa definiti con la contrattazione integrativa nel corso
della vigenza del precedente contratto e approvati - ove  previsto  -
con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, della L. 106/89:
    1) polizza sanitaria;
    2) indennita' speciali per particolari profili professionali;
     3)   agevolazioni   sociali   ed  economiche,  limitatamente  ai
contributi  socio-scolastici  gia'   attivati   nella   vigenza   del
precedente contratto;
    4) A B O L I T O
    5)   agevolazioni   ai   dipendenti  per  favorire  la  mobilita'
territoriale in Italia;
    6) indennita' per turni di lavoro;
    7) trattamento economico di missione in Italia e all'estero;
    8) agevolazioni particolari per i lavoratori studenti;
    9) buoni pasto.
    L'istituto della previdenza integrativa viene riconfermato  entro
i  limiti  gia'  previsti  nel  regolamento di cui all'allegato 3 del
precedente contratto. Alla sua attuazione si provvedera' con separato
accordo dopo la pubblicazione dei  decreti  di  attuazione  della  L.
335/95  ed  in  conformita'  ai  medesimi secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 124/93.