Art. 7 Contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, e' costituito e regolato dai contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto. 2. Il contratto di lavoro individuale, che deve essere in forma scritta, deve indicare: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale; d) durata del periodo di prova; e) sede dell'attivita' lavorativa; f) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. 3. Il contratto individuale e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti. 4. L'assunzione puo' avvenire con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto a tempo parziale. In quest'ultimo caso il contratto individuale indica l'articolazione dell'orario di lavoro assegnato secondo le tipologie previste dall'art. 4 del DPPM 117/89 lettera a) e b).