Art. 7
                   Contratto individuale di lavoro
    1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,  e'
costituito   e   regolato   dai   contratti  individuali  secondo  le
disposizioni di legge, della normativa  comunitaria  e  del  presente
contratto.
    2.  Il  contratto di lavoro individuale, che deve essere in forma
scritta, deve indicare:
    a) tipologia del rapporto di lavoro;
    b) data di inizio del rapporto di lavoro;
    c) inquadramento professionale, mansioni  e  livello  retributivo
iniziale;
    d) durata del periodo di prova;
    e) sede dell'attivita' lavorativa;
    f) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
    3.   Il  contratto  individuale  e'  disciplinato  dai  contratti
collettivi nel tempo vigenti.
    4. L'assunzione puo' avvenire con contratto  di  lavoro  a  tempo
pieno  o  con  contratto  a  tempo  parziale. In quest'ultimo caso il
contratto individuale indica l'articolazione  dell'orario  di  lavoro
assegnato  secondo  le tipologie previste dall'art. 4 del DPPM 117/89
lettera a) e b).