Art. 8
                          Periodi di prova
    1. Le assunzioni dei vincitori avvengono con un periodo di prova.
    2.  L'assunzione  definitiva  dei   vincitori   e'   condizionata
all'esito  positivo  del periodo di prova della durata di sei mesi di
effettivo servizio.
    3. Il periodo di prova decorre dalla data di inizio del  servizio
e  si considera superato a seguito di giudizio positivo reso in forma
scritta da parte del dirigente/responsabile  d'ufficio.  In  caso  di
giudizio   negativo,   su  richiesta  motivata  dell'interessato,  il
Direttore Generale puo' stabilire un  secondo  periodo  di  prova  da
sostenersi in un ufficio diverso da quello dove si e' svolto il primo
periodo negativo.
    Qualora  il dipendente sia stato assente per malattia o per altro
giustificato motivo durante il  periodo  di  prova  lo  stesso  viene
prorogato per un pari periodo.
     4.  Durante il periodo di prova il lavoratore svolge le mansioni
affidategli ed ha diritto al trattamento economico stabilito  per  il
livello di appartenenza.
    5.  Superato  favorevolmente  il  periodo  di  prova  il servizio
prestato e' computato, a  tutti  gli  effetti,  nella  determinazione
dell'anzianita'.