Art. 8 Periodi di prova 1. Le assunzioni dei vincitori avvengono con un periodo di prova. 2. L'assunzione definitiva dei vincitori e' condizionata all'esito positivo del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo servizio. 3. Il periodo di prova decorre dalla data di inizio del servizio e si considera superato a seguito di giudizio positivo reso in forma scritta da parte del dirigente/responsabile d'ufficio. In caso di giudizio negativo, su richiesta motivata dell'interessato, il Direttore Generale puo' stabilire un secondo periodo di prova da sostenersi in un ufficio diverso da quello dove si e' svolto il primo periodo negativo. Qualora il dipendente sia stato assente per malattia o per altro giustificato motivo durante il periodo di prova lo stesso viene prorogato per un pari periodo. 4. Durante il periodo di prova il lavoratore svolge le mansioni affidategli ed ha diritto al trattamento economico stabilito per il livello di appartenenza. 5. Superato favorevolmente il periodo di prova il servizio prestato e' computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianita'.