Art. 9 Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. L'Istituto puo' costituire o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Le unita' di personale da destinare al tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non puo' essere applicato ai funzionari di VII livello, cui sia stato conferito un incarico di responsabilita' d'ufficio, di sezione o di progetto nonche' ai dipendenti che prestino servizio all'estero. 3. La durata dell'orario di lavoro mensile e' pari almeno al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno e si svolge secondo le tipologie previste dall'art. 4 del DPPM 117/89, lettere a) e b), secondo comma, tenendo conto delle esigenze di servizio, dell'ufficio e della mansione. 4. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, e' dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti per livello di appartenenza, ivi compresa l'indennita' di contingenza. 5. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario. 6. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e' disposta dal Direttore Generale, valutate le esigenze di servizio, su proposta del responsabile dell'ufficio. 7. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro devono essere presentate dal personale interessato all'Amministrazione che, valutate le esigenze di servizio, deve pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. 8. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non puo' avere una durata inferiore a sei mesi e superiore ai tre anni. 9. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a rapporto a tempo pieno e viceversa, puo' essere richiesta decorsi almeno tre anni dalla precedente trasformazione. 10. Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione il DPPM n. 117 del 17/3/89.