Art. 9
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
    1. L'Istituto puo' costituire o  trasformare,  su  richiesta  del
dipendente,  il  rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale.
    Le unita' di personale da destinare al tempo parziale non possono
superare il 25% della dotazione organica complessiva.
    2. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  non  puo'  essere
applicato  ai  funzionari  di VII livello, cui sia stato conferito un
incarico di responsabilita'  d'ufficio,  di  sezione  o  di  progetto
nonche' ai dipendenti che prestino servizio all'estero.
    3.  La durata dell'orario di lavoro mensile e' pari almeno al 50%
di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno e si svolge secondo
le tipologie previste dall'art. 4 del DPPM 117/89, lettere a)  e  b),
secondo comma, tenendo conto delle esigenze di servizio, dell'ufficio
e della mansione.
    4.  Il  trattamento  economico,  anche a carattere accessorio, e'
dovuto  in  proporzione  all'orario   di   servizio   prestato,   con
riferimento  a  tutte  le competenze fisse e periodiche spettanti per
livello di appartenenza, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
    5. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' effettuare
prestazioni di lavoro straordinario.
    6. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
e' disposta dal Direttore Generale, valutate le esigenze di servizio,
su proposta del responsabile dell'ufficio.
    7. Le richieste di trasformazione del rapporto di  lavoro  devono
essere  presentate dal personale interessato all'Amministrazione che,
valutate le esigenze di servizio, deve pronunciarsi  entro  i  trenta
giorni successivi.
    8.  Il  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale non puo' avere una
durata inferiore a sei mesi e superiore ai tre anni.
    9. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo  parziale  a
rapporto  a  tempo  pieno  e viceversa, puo' essere richiesta decorsi
almeno tre anni dalla precedente trasformazione.
    10. Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione  il
DPPM n. 117 del 17/3/89.