(all. 2 - art. 1)
ALLEGATO 1.
    NORME IN MATERIA Dl LIBERTA' SINDACALI.
    L'allegato 2  del  CCNL  del  3/3/91,  viene  confermato  con  le
modifiche  derivanti dal provvedimento adottato dall'amministrazione,
con delibera del 5/5/1995 n. 265/95 ed attuato,  sentite  le  OO.SS.,
sulla base del DPPM 770/94, in data 22 marzo 1996.
    Tenuto  conto  di  quanto  disposto  dal  citato decreto 770/94 e
dall'art.  2  del  D.L.  n.  117  del  12/3/1996,  che  demanda  alla
contrattazione  collettiva la definizione delle modalita' di utilizzo
e di distribuzione delle aspettative e  dei  permessi  sindacali,  le
parti  si  impegnano  ad  incontrarsi  entro il 30 settembre 1996 per
l'esame della specifica materia  in  vista  della  definizione  della
relativa disciplina.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
                                     AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ICE
                                     Prof. FABRIZIO ONIDA
    Si  fa  riferimento ai verbali delle riunioni svoltesi all'ICE in
data 3 e 29 marzo 1995 relative alle trattative per  il  rinnovo  del
CCNL suidicato ed alla posizione nell'occasione espressa:
    "La   RdB   ICE   ha  sottoposto  come  propria  piattaforma,  in
sostituzione  della  precedente  -  autonomamente   elaborata   -   e
presentata   all'Amministrazione   ICE,  la  piattaforma  degli  enti
pubblici non economici ed a quella si riferisce".
    Tale  dichiarazione  viene  confermata   anche   nella   presente
circostanza.
    Si  ribadisce  al  tempo  stesso il contenuto della dichiarazione
della  scrivente  acclusa  al  testo  di  CCNL  concordato  in   data
25/10/1995,  che  definisce  significato  e  limiti  della  firma per
sottoscrizione apposta dalla RdB ICE.
                                       IL COORDINAMENTO DELLA RdB ICE
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA
    La ipotesi di accordo contrattuale e' stata  modificata  rispetto
alla  precedente  siglata il 25/10/1995 secondo le "osservazioni" del
Ministero del Tesoro e  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.
Tenendo  conto che, relativamente al biennio economico 96/97, e' gia'
scaduta da oltre tre mesi, le parti si impegnano ad  incontrarsi  per
il  rinnovo  del  2  biennio economico entro 15 giorni dalla prevista
autorizzazione della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed  in
linea  con  quanto previsto dall'accordo Governo-OO.SS. del 23 luglio
1993. (11/4/1996)
                           NOTA A VERBALE
    La Funzione Pubblica  CGIL  e  la  Federpubblici  CISL,  pur  non
ritenendo  necessarie  ulteriori  riscritture del testo contrattuale,
dichiarano la propria adesione alle modifiche proposte all'articolo 6
esclusivamente in ragione della necessita' di concludere  l'iter  del
rinnovo contrattuale.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
    CCNL Dipendenti ICE: art. 21
    La  Rappresentanza  di  Base  ICE non sottoscrive l'art. 21 nella
versione modificata:
a)  per essere tale articolo lesivo delle aspettative  di  una  parte
non certo privilegiata del personale dell'ICE;
    b)  per  l'evidente  contraddizione,  che  anche  grazie a questo
articolo viene a riproporsi, con l'affermazione di principio  di  cui
all'art. 1 comma 9 del contratto in oggetto:  affermazione ribadita -
malgrado  il diverso avviso del dicastero della Funzione Pubblica - e
che individua nel settore  assicurativo  l'area  di  riferimento  dei
trattamenti economici e normativi dei dipendenti dell'ICE.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
                                       ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE ICE
    In  relazione  all'incontro svoltosi in data odierna sulle ultime
modifiche da apportare al testo del CCNL per  l'inoltro  agli  Organi
competenti   per   l'approvazione,  la  CONF.S.A.L.,  firmataria  del
contratto  e  delle  successive  modifiche,  esprime  riserva   sulla
modifica proposta all'art.  21 per i seguenti motivi:
    1)  raggiungere un accordo su un contratto complesso comporta una
mediazione  tra  aspettative  dei   dipendenti   e   possibilita'   e
opportunita'  dell'Ente;  l'aspetto globale e quello che consente con
ragionevole fiducia l'apposizione della firma, pur nella rinuncia  ad
alcuni  aspetti  compensati  da  altri.  Qualora  uno  degli  aspetti
positivi del contratto, dovesse subire modifiche dettate da direttive
superiori, e' il contratto, nella sua interezza  ,  che  deve  essere
rimesso in discussione per non alterare gli equilibri raggiunti.
    2)  in conseguenza di quanto espresso al punto 1), la CONF.S.A.L.
non  concorda  sulle  limitazioni  imposte  all'art.  21   circa   il
condizionamento legato agli ultimi 5 anni di servizio, se non con una
giusta  contropartita  che questa O.S. ha individuato nell'estensione
del beneficio a tutti i livelli e nell'abbassamento della  permanenza
a 15 anni.