ALLEGATO 1. NORME IN MATERIA Dl LIBERTA' SINDACALI. L'allegato 2 del CCNL del 3/3/91, viene confermato con le modifiche derivanti dal provvedimento adottato dall'amministrazione, con delibera del 5/5/1995 n. 265/95 ed attuato, sentite le OO.SS., sulla base del DPPM 770/94, in data 22 marzo 1996. Tenuto conto di quanto disposto dal citato decreto 770/94 e dall'art. 2 del D.L. n. 117 del 12/3/1996, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalita' di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della specifica materia in vista della definizione della relativa disciplina. DICHIARAZIONE A VERBALE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ICE Prof. FABRIZIO ONIDA Si fa riferimento ai verbali delle riunioni svoltesi all'ICE in data 3 e 29 marzo 1995 relative alle trattative per il rinnovo del CCNL suidicato ed alla posizione nell'occasione espressa: "La RdB ICE ha sottoposto come propria piattaforma, in sostituzione della precedente - autonomamente elaborata - e presentata all'Amministrazione ICE, la piattaforma degli enti pubblici non economici ed a quella si riferisce". Tale dichiarazione viene confermata anche nella presente circostanza. Si ribadisce al tempo stesso il contenuto della dichiarazione della scrivente acclusa al testo di CCNL concordato in data 25/10/1995, che definisce significato e limiti della firma per sottoscrizione apposta dalla RdB ICE. IL COORDINAMENTO DELLA RdB ICE DICHIARAZIONE CONGIUNTA La ipotesi di accordo contrattuale e' stata modificata rispetto alla precedente siglata il 25/10/1995 secondo le "osservazioni" del Ministero del Tesoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Tenendo conto che, relativamente al biennio economico 96/97, e' gia' scaduta da oltre tre mesi, le parti si impegnano ad incontrarsi per il rinnovo del 2 biennio economico entro 15 giorni dalla prevista autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in linea con quanto previsto dall'accordo Governo-OO.SS. del 23 luglio 1993. (11/4/1996) NOTA A VERBALE La Funzione Pubblica CGIL e la Federpubblici CISL, pur non ritenendo necessarie ulteriori riscritture del testo contrattuale, dichiarano la propria adesione alle modifiche proposte all'articolo 6 esclusivamente in ragione della necessita' di concludere l'iter del rinnovo contrattuale. DICHIARAZIONE A VERBALE CCNL Dipendenti ICE: art. 21 La Rappresentanza di Base ICE non sottoscrive l'art. 21 nella versione modificata: a) per essere tale articolo lesivo delle aspettative di una parte non certo privilegiata del personale dell'ICE; b) per l'evidente contraddizione, che anche grazie a questo articolo viene a riproporsi, con l'affermazione di principio di cui all'art. 1 comma 9 del contratto in oggetto: affermazione ribadita - malgrado il diverso avviso del dicastero della Funzione Pubblica - e che individua nel settore assicurativo l'area di riferimento dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti dell'ICE. DICHIARAZIONE A VERBALE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE ICE In relazione all'incontro svoltosi in data odierna sulle ultime modifiche da apportare al testo del CCNL per l'inoltro agli Organi competenti per l'approvazione, la CONF.S.A.L., firmataria del contratto e delle successive modifiche, esprime riserva sulla modifica proposta all'art. 21 per i seguenti motivi: 1) raggiungere un accordo su un contratto complesso comporta una mediazione tra aspettative dei dipendenti e possibilita' e opportunita' dell'Ente; l'aspetto globale e quello che consente con ragionevole fiducia l'apposizione della firma, pur nella rinuncia ad alcuni aspetti compensati da altri. Qualora uno degli aspetti positivi del contratto, dovesse subire modifiche dettate da direttive superiori, e' il contratto, nella sua interezza , che deve essere rimesso in discussione per non alterare gli equilibri raggiunti. 2) in conseguenza di quanto espresso al punto 1), la CONF.S.A.L. non concorda sulle limitazioni imposte all'art. 21 circa il condizionamento legato agli ultimi 5 anni di servizio, se non con una giusta contropartita che questa O.S. ha individuato nell'estensione del beneficio a tutti i livelli e nell'abbassamento della permanenza a 15 anni.