(all. 3 - art. 1)
                  PROTOCOLLO Dl INTESA INTEGRATIVO
             DELL'IPOTESI Dl ACCORDO PER IL RINNOVO DEL
      CONTRATTO Dl LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ICE
                                Art.1
    Il  "Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  Pubbliche
Amministrazioni",  adottato  con decreto del Ministro per la Funzione
Pubblica del 31 marzo 1994 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del
28/06/1994,  costituisce parte integrante del contratto collettivo di
lavoro del personale non dirigente dell'ICE, concordato  in  data  10
aprile 1996.
                               Art. 2
              CODICE Dl REGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO
    1. All'ICE e' da considerare essenziale, ai sensi degli artt. 1 e
2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il seguente servizio:
    -  certificazione  di  controllo  di  qualita' sui prodotti orto-
floro-frutticoli freschi,  normalizzati  in  sede  U.E.  ed  in  sede
Nazionale,  in  esportazione  ed importazione da e verso Paesi terzi.
Tale  certificazione  avviene  sul  territorio  italiano,  anche   in
frontiera.
    2.  Nell'ambito del servizio sopra descritto sono da considerarsi
indispensabili le seguenti specifiche prestazioni:
    -  presenza  dei  dipendenti  ICE  addetti  al  controllo   sulle
localita'  dei carichi, per i quali e' stata fatta pervenire apposita
richiesta nei tempi ordinari previsti;
    - esecuzione del controllo tramite accesso alla merce;
    - stesura e rilascio della relativa certificazione.
    3. La realizzazione del servizio essenziale sopra descritto,  con
le  relative  indispensabili prestazioni, viene assicurata attraverso
una Direzione Centrale (Sezione  Agricola  Speciale),  articolata  in
Uffici,   decentrati  anche  territorialmente,  che  provvedono  allo
svolgimento delle funzioni  di  certificazione  e  controllo  tramite
agronomi e/o periti agrari.
    4. Per garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1 della
legge  146/90,  le  strutture e le rappresentanze sindacali aziendali
che indicono azioni di sciopero, sono tenute  a  darne  comunicazione
all'Amministrazione  con  un  preavviso di 10 giorni, specificando la
durata dell'astensione dal lavoro.
    5.  Il  Dirigente/Responsabile  dell'Ufficio,  entro  le  24  ore
precedenti  lo  sciopero,  sulla  base  delle richieste pervenute nei
tempi ordinari, deve  individuare  nominativamente,  rispettando  per
quanto  possibile  criteri  di rotazione, il personale abilitato allo
svolgimento delle funzioni di cui ai punti 1 e 2.
                                       L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
                                       Prof. Fabrizio Onida
CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, CISNAL, CONF.SAL, RdB