(all. 4 - art. 1)
               CODICE Dl COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
    (Approvato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica  del
31  marzo  1994,  registrato  dalla Corte dei Conti in data 22/4/94 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - n. 149,  serie  generale  -  in
data 28/6/94)
                               Art. 1
                 Disposizioni di carattere generale
    1.  I  principi  e  i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,  lealta',
imparzialita'   che   qualificano   il   corretto  adempimento  della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il  personale
militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia
penitenziaria,   nonche'   i   componenti   delle   magistrature    e
dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarlo all'atto
dell'assunzione in servizio.
    2. Restano ferme le disposizioni riguardanti  la  responsabilita'
penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
    3.   Il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  impartisce
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni,  direttive  volte  ad  assicurare il recepimento del
presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a  coordinare  i
principi con la materia della responsabilita' disciplinare.
    4. Gli Uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza
in  materia  di  affari generali e personale, vigilano sulla corretta
applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui  casi
concreti.
    5.  Il  dirigente  dell'ufficio  e'  responsabile dell'osservanza
delle norme del codice.
                               Art. 2
                              Principi
    1. Il comportamento  del  dipendente  e'  tale  da  stabilire  un
rapporto   di   fiducia   e   collaborazione   tra   i   cittadini  e
l'amministrazione.
    2. Il pubblico dipendente conforma  la  sua  condotta  al  dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore  e  di  rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione.
    3. Nell'espletamento dei propri compiti, il  dipendente  antepone
il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati
propri   ed   altrui,   ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
    4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il  dipendente  dedica  la
giusta  quantita'  di  tempo e di energie allo svolgimento dei propri
compiti, si impegna a svolgerli nel modo piu' semplice ed  efficiente
nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai
propri compiti.
    5.  Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per  ragioni  di  ufficio.  Egli  non  utilizza  a  fini  privati  le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
    6.  Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine
di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita'  inerenti  alle
sue  mansioni  in  situazioni,  anche solo apparenti, di conflitto di
interessi.
    7. Nei rapporti con  il  cittadino,  il  dipendente  dimostra  la
massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  a  cui  essi
abbiano  titolo,  e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce
tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le  decisioni
dell'Amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
    8.  Nella  vita  sociale,  il  dipendente  si  impegna  a evitare
situazioni e comportamenti  che  possano  nuocere  agli  interessi  o
all'immagine della pubblica amministrazione.
                               Art. 3
                       Regali e altre utilita'
    1.  Il  dipendente  non  chiede,  per  se'  o  per gli altri, ne'
accetta, neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita',
salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o possano trarre benefici  da  decisioni  o  attivita'
inerenti all'ufficio.
    2.  Il  dipendente  non  offre  regali  o  altre  utilita'  a  un
sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, ne' accetta,
per se' o per altri, regali o altre utilita' da un subordinato  o  da
suoi  parenti  o  conviventi,  salvo che si tratti di regali d'uso di
modico valore.
                               Art. 4
        Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
    1.  Nel  rispetto  della  disciplina  vigente  del   diritto   di
associazione,   l'adesione   del   dipendente   ad   associazioni   e
organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente  coinvolti
dallo  svolgimento  delle  funzioni dell'amministrazione, deve essere
comunicata  al  dirigente  dell'ufficio  e  all'organo   di   vertice
dell'amministrazione.
    2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorche'
le  associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato,
ne' si propongano l'ottenimento per i propri  soci  di  posizioni  di
rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
    3.  La  disposizione  di cui al comma 1 non si applica ai partiti
politici e ai sindacati.
    4. Il dipendente non costringe altri  dipendenti  ad  aderire  ad
associazioni  di  cui  egli  faccia  parte,  ne'  li  induce  a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
                               Art. 5
                      Obblighi di dichiarazione
    1. Il dipendente informa per iscritto il  dirigente  dell'ufficio
degli interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi parenti
o  conviventi  abbiano  nelle  attivita'  o  nelle decisioni inerenti
all'ufficio.
    2. Il dipendente informa per iscritto il  dirigente  dell'ufficio
degli  interessi  finanziari  che soggetti, con i quali abbia o abbia
avuto  rapporti  di  collaborazione  in  qualunque  modo  retribuita,
abbiano in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio.
    3.  Il  dirigente  comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri  interessi  finanziari  che  possano  porlo  in
conflitto  di  interessi con la funzione pubblica che svolge, nonche'
le  successive  modifiche.  Su  motivata  richiesta   del   dirigente
competente  in  materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori  informazioni  sulla  propria  situazione  patrimoniale   e
tributaria.
    4.  Il  dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se
abbia  parenti  o  conviventi  che  esercitano  attivita'  politiche,
professionali  o  economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli  dovra'  dirigere  o  che  siano  coinvolte  nelle
decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio.
                               Art. 6
                       Obblighi di astensione
    1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente,  interessi  finanziari  o  non finanziari propri o di
parenti o conviventi.
    L'obbligo vale anche nel  caso  in  cui,  pur  non  essendovi  un
effettivo  conflitto  di  interessi, la partecipazione del dipendente
all'adozione  della  decisione  o  all'attivita'   possa   ingenerare
sfiducia nell'indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione.
    2.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente,  interessi  finanziari  di soggetti con i quali abbia
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni
successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro  o  di
collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione
di  decisioni  o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per
il dipendente che abbia avuto cariche direttive  in  imprese  o  enti
pubblici  o  privati,  l'obbligo di astensione ha la durata di cinque
anni.  L'obbligo vale anche nel caso in cui,  pur  non  essendovi  un
effettivo  conflitto  di  interessi, la partecipazione del dipendente
all'adozione  della  decisione  o  all'attivita'   possa   ingenerare
sfiducia nella indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione.
    3.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni e ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente,  interessi  finanziari di individui od organizzazioni
che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre
utilita' alle sue spese elettorali.
    4. Il dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni  e  ad  attivita'  che  possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari, di individui od  organizzazioni
presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspirava
ad avere incarichi di collaborazione.
    5.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:
    a) di individui di cui egli sia commensale abituale;
    b)  di  individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o   il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito
o debito;
    c)  di  individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia tutore,
curatore, procuratore o agente;
    d) di  enti,  associazioni,  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.
    6.  Il  dipendente  si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza.  Sull'astensione  decide  il  dirigente
dell'ufficio;  quando  l'astensione  riguarda quest'ultimo, decide il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
    7. Nel caso in cui, presso  l'ufficio  in  cui  presta  servizio,
siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui
o  organizzazioni  rispetto  ai  quali  sia prevista l'astensione, il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
                               Art. 7
                        Attivita' collaterali
    1. Il  dipendente non svolge alcuna attivita' che  contrasti  con
il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
    2.   Il   dipendente   non   sollecita  ai  propri  superiori  il
conferimento di incarichi remunerati.
    3. Il dirigente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita'  inerenti
all'ufficio.
    4.    Il    dipendente    non   accetta   da   soggetti   diversi
dall'amministrazione retribuzioni od altre utilita'  per  prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
    5.   Il   dipendente   non   frequenta   abitualmente  persone  o
rappresentanti di imprese  o  altre  organizzazioni  che  abbiano  in
corso,  presso  l'ufficio  dove  egli  presta  servizio, procedimenti
contenziosi o  volti  ad  ottenere  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi,  sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi
economici  di  qualunque  genere,  ovvero  autorizzazioni,   licenze,
abilitazioni,  nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque
denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano
parenti o conviventi del dipendente.
                               Art. 8
                            Imparzialita'
    1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione  lavorativa,
assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine,  egli  non
rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
    2. Il dipendente respinge  le  pressioni  illegittime,  ancorche'
provenienti  dai  suoi  superiori, indicando le corrette modalita' di
partecipazione all'attivita' amministrativa.
    3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara
di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o  concorso
pubblico,   non   accetta   ne'  tiene  conto  di  raccomandazioni  o
segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore  o  a
danno  di  partecipanti  o  interessati. Il dipendente che riceva una
simile segnalazione per iscritto consegna il  relativo  documento  al
dirigente  dell'ufficio  e  all'ufficio procedente. Il dipendente che
riceva  una  simile  segnalazione  oralmente  la  respinge,   facendo
presente  all'interlocutore  che  quanto richiesto non e' conforme al
corretto comportamento di un pubblico dipendente, e  ne  informa  per
iscritto l'ufficio procedente.
    4.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni  o  ad  attivita'  relative  allo  stato  giuridico  o   al
trattamento   economico  di  suoi  parenti  o  conviventi  che  siano
dipendenti della stessa amministrazione.
    5.  Il  dipendente  che  aspiri  ad   una   promozione,   ad   un
trasferimento  o  ad  un  altro  provvedimento,  non  si  adopera per
influenzare  coloro  che  devono  o  possono  adottare  la   relativa
decisione  o  influire  sulla  sua adozione, ne' chiede o accetta che
altri lo facciano.
    6.  Il  dipendente  che  debba  o  possa  adottare   o   influire
sull'adozione  di  decisioni  in ordine a promozioni, trasferimenti o
altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti,  non  accetta,  ne'
tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in
qualunque  forma,  a  loro  favore  o  a loro danno. Il dirigente che
riceva una simile segnalazione  per  iscritto  consegna  il  relativo
documento  al  dirigente  dell'ufficio.  Il dipendente che riceva una
simile  segnalazione  oralmente   la   respinge,   facendo   presente
all'interlocutore  che  quanto  richiesto non e' conforme al corretto
comportamento di un dipendente pubblico, e ne  informa  per  iscritto
l'ufficio procedente.
                               Art. 9
                  Comportamento nella vita sociale
    1.   Il   dipendente   non   sfrutta  la  posizione  che  ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino.  Nei
rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non  menziona  ne  fa  altrimenti
intendere,  di  propria iniziativa tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
                               Art. 10
                     Comportamento in servizio.
    1. Il dirigente,  salvo  giustificato  motivo,  non  ritarda  ne'
delega ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
    2.  Durante l'orario di lavoro, il dipendente non puo' assentarsi
dal  luogo   di   lavoro   senza   l'autorizzazione   del   dirigente
dell'ufficio.
    3.  Durante  l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o
cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.
    4. Il dipendente non utilizza a fini privati  carta  intestata  o
altro  materiale  di  cancelleria,  ne' elaboratori, fotocopiatrici o
altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
    5.  Salvo  casi  eccezionali,  dei  quali  informa  il  dirigente
dell'ufficio,   il  dipendente  non  utilizza  le  linee  telefoniche
dell'ufficio per effettuare telefonate  personali.  Durante  l'orario
d'ufficio,  il dipendente limita la ricezione di telefonate personali
sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.
    6.  Il   dipendente   che   dispone   di   mezzi   di   trasporto
dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
di  ufficio  e  non  vi  trasporta  abitualmente   persone   estranee
all'amministrazione.
    7.  Il  dipendente  non  accetta per uso personale, ne' detiene o
gode  a  titolo  personale,  utilita'  che  siano  offerte  a   causa
dell'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.
                               Art. 11
                      Rapporti con il pubblico
    1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con il pubblico presta
adeguata  attenzione  alle  richieste  di  ciascuno  e  fornisce   le
spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella  trattazione  delle
pratiche  egli  rispetta  l'ordine  cronologico delle richieste e non
rifiuta prestazioni a cui  sia  tenuto,  motivando  genericamente  il
rifiuto con la quantita' di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo
a disposizione.
    2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni a tutela dei  diritti  sindacali  e  dei  cittadini,  il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione.  Il  dipendente  tiene
sempre  informato  il  dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con
gli organi di stampa. Nel caso in  cui  organi  di  stampa  riportino
notizie  inesatte  sull'amministrazione  o  sulla  sua  attivita',  o
valutazioni  che  vadano  a  detrimento  della   sua   immagine,   la
circostanza   va   fatta  presente  al  dirigente  dell'ufficio,  che
valutera' l'opportunita'  di  fare  precisazioni  con  un  comunicato
ufficiale.
    3.  Il  dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a
decisioni o azioni proprie o altrui  inerenti  all'ufficio,  se  cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
    4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le altre
comunicazioni con i cittadini, il  dipendente  adotta  un  linguaggio
chiaro e comprensibile.
                               Art. 12
                              Contratti
    1.     Nella     stipulazione     di    contratti    per    conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre  a  mediazione  o  ad
altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a
titolo  di  intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
    2. Il dipendente non conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o
assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a
titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le  quali  egli  abbia
concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si
astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio e'
coinvolto  in  queste attivita', dell'astensione informa per iscritto
il dirigente dell'ufficio.
    3. Il dipendente che  stipula  contratti  a  titolo  privato  con
imprese  con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio,  finanziamento  ed  assicurazione,  per
conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per  iscritto il dirigente
dell'ufficio.
    4. Se nelle situazioni di  cui  ai  commi  2  e  3  si  trova  il
dirigente,  questi  informa  per  iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
                               Art. 13
          Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
    1.  Il  dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte
le informazioni necessarie ad una  piena  valutazione  dei  risultati
conseguiti  dall'ufficio  al  quale  e'  preposto,  in relazione agli
standard  di  qualita'   e   di   quantita'   dei   servizi   fissati
dall'amministrazione  in  apposite  carte  dei  diritti  dell'utente.
L'informazione e' resa con particolare  riguardo  alle  finalita'  di
parita'  di  trattamento  tra  le  diverse categorie di utenti, piena
informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli  di  qualita',
agevole   accesso  agli  uffici,  specie  per  gli  utenti  disabili,
semplificazione e celerita' delle procedure, osservanza  dei  termini
prescritti  per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai
reclami, istanze e segnalazioni.
                               Art. 14
                      Aggiornamento del codice
    1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei
suggerimenti  che  provengano  dalle  singole  amministrazioni, dalle
organizzazioni  sindacali  nonche'  da  associazioni  di   utenti   o
consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel
presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai
sensi  degli  articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  nelle  direttive  per  la
stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.